Selezione della principale normativa Nazionale/Comunitaria in materia ambientale
Regolamento recante le modalita' per la redazione della
relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il regolamento, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del
D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la
tempistica e i contenuti minimi della
relazione di riferimento, da presentare all'Autorità competente dai
gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA), ovvero per la raccolta di "informazioni
sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento
alla presenza di sostanze pericolose pertinenti,...>>
"Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il decreto stabilisce i criteri che l’Autorità competente dovrà
tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie
che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto
riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività,
ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque...>>
Aggiornamento:
Decreto Ministeriale 28 aprile 2017
"Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel
determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo
29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il provvedimento, in vigore il 4 luglio 2017, sostituisce l'allegato A
del D.M. 141/2016 e rivede i criteri di determinazione delle garanzie
finanziarie dovute dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA)...>>
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del
29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura
e le fonderie
Le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento
per stabilire le condizioni di autorizzazione per le
installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le
autorità competenti devono fissare valori limite di emissione tali
da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
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Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e
la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di
rifiuti.
La nuova direttiva apporta diverse novità,
tra cui include nel proprio ambito di applicazione le emissioni
derivanti dall’allevamento di bestiame, con riferimento in
particolar modo agli allevamenti di suini e pollame: il nuovo titolo
della direttiva 2010/75/UE ora è «relativa alle emissioni
industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)».
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