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13-10-2016
AIA, nuovi criteri per garanzie finanziarie
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016 il
Decreto del Ministero dell'ambiente 26 maggio 2016 recante "Criteri da
tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152".
Il decreto, in attuazione dell’art. 29-sexies, c. 9-septies, del D.lgs.
152/2006, stabilisce i criteri che l’Autorità competente dovrà
tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie
che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto
riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività,
ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
Non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie le
installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della
relazione di riferimento, di cui all'art. 29-quater, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006.
L'ammontare delle garanzie finanziarie è
determinato in ragione delle categorie di attività
condotte nell'installazione, dell'estensione del sito
dell'installazione, della pericolosità e delle
quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo
di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile
dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo
indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A
al decreto in commento.
Il provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 9, entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
05-07-2017
AIA,
rivisti i criteri per garanzie finanziarie ex Dm 141/2016