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13-10-2016

AIA, nuovi criteri per garanzie finanziarie

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016 il Decreto del Ministero dell'ambiente 26 maggio 2016 recante "Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, in attuazione dell’art. 29-sexies, c. 9-septies, del D.lgs. 152/2006, stabilisce i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.

Non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006.

L'ammontare delle garanzie finanziarie è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al decreto in commento.

Il provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 9, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


05-07-2017 AIA, rivisti i criteri per garanzie finanziarie ex Dm 141/2016

 


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