IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del
decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede
che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorita'
competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo delle
garanzie finanziarie da prestare alla regione o alla provincia
autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di
adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze
pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n. 136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6
maggio 2014, recante: «Linee guida della Commissione europea sulle
relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011, recante le
modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale sono
stati emanati criteri da tenere in conto nel determinare l'importo
delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma
9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'opportunita' di meglio chiarire le modalita' di
applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016;
Considerata l'opportunita' di rivedere i valori dei coefficienti
posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n.
141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in
merito alla estensione ed onerosita' delle attivita' di ripristino
ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle
esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;
Considerati i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di
validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli
impianti di competenza statale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016
1. L'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 141 del 26 maggio 2016 e'
sostituito con l'Allegato A al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 28 aprile 2017
Il Ministro: Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2179
Allegato A
Modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie
1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.
Ferma restando la competenza dell'Autorita' competente a valutare
l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie
stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario
scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono
alcuni che introducono una significativa alea riguardante tempi e
effettiva possibilita' di escussione delle garanzie, alea che va
debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi. E'
altresi' possibile che il gestore attivi (o abbia gia' attivato) piu'
strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in maniera
indipendente, determinando una riduzione della alea corrispondente
all'attivazione di uno solo di tali strumenti.
I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno
riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a prima
richiesta e senza eccezioni», in grado di assicurare una elevata
efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie
finanziarie prestate secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione
beneficiaria.
Ove l'Autorita' competente ammetta il ricorso a diverse tipologie
di garanzie finanziarie senza verificare per esse una efficacia
paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza eccezioni», o ove
egli attivi piu' strumenti che concorrono a fornire garanzia in
maniera indipendente, si provvedera' ad adeguare gli importi di
riferimento determinati con i criteri cui ai seguenti capitoli
rispettivamente aumentandoli o riducendoli in funzione della reale
efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.
Pare in proposito, opportuno precisare che la citata alea e'
l'unico rischio da quantificare da parte dell'Autorita' competente
nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per il
resto l'Autorita' competente dovra' piuttosto valutare la verosimile
onerosita' (non quantificare il rischio) del possibile ripristino
alle condizioni della relazione di riferimento.
Il presente allegato, pertanto, non detta criteri per
quantificare il rischio di dover attivare le garanzie per tale
ripristino, per quanto tale elemento possa essere di interesse del
gestore, in particolare con riferimento ai suoi rapporti con
eventuali terzi che prestano la garanzia.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate di registrazione
EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie
finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione
del 40%.
Si rammenta altresi' che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in cui sono operative,
per l'installazione, garanzie prestate per la esecuzione di
interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del
decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di tali somme le
garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle
condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.
Pare a riguardo opportuno precisare che non sono pertinenti, a
tal fine, le garanzie prestate per attivita' di messa in sicurezza
operativa o d'emergenza, non avendo tali attivita' finalita' di
recupero completo del sito. Sono invece senz'altro pertinenti le
attivita' di vera e propria bonifica e le attivita' di messa in
sicurezza permanente, trattandosi di attivita' volte alla definitiva
sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.
Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i
progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano
approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di
cui al presente decreto, di cui il gestore potra' richiedere
conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione
delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto
legislativo n. 152/2006.
In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli
importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente
decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia
prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo
n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza
operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potra' eccedere
il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del
presente decreto.
2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.
L'importo delle garanzie finanziarie e' generalmente commisurato
alla quantita' di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di
ciascuna categoria di attivita' condotta nell'installazione,
determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacita'
produttiva.
A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni
classe di pericolosita' (coerentemente con il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13
novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della relazione
di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi
massimi di sostanze Qi usati, prodotti e rilasciati
dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione
di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni
pericolosi, le quantita' sono conteggiate una sola volta, a
condizione di fare riferimento alla classe di pericolosita' piu'
penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle
garanzie sono determinate applicando la seguente formula.
Garanzia [euro] = Q1 × CU1 + Q2 × CU2 + Q3 × CU3 + Q4 × CU4
dove CUi e' il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata
(o a metro cubo, se tale unita', a giudizio del gestore, e' piu'
adeguata alla misura delle quantita' di sostanza) di sostanza
pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosita'
gestita annualmente, il cui valore e' indicativamente riportato nella
seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni
dell'Autorita' competente nell'esame dei singoli casi concreti.
Classe*
|
Indicazione di pericolo
(regolamento (CE) n. 1272/2008)
|
Quantitativi
Mg (o m³)
|
CU
€/Mg (o €/m³)
|
1
|
H350, H350(i), H351, H340, H341
|
Q1
|
CU1 =8
|
2
|
H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de),
H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57
|
Q2
|
CU2 =4
|
3
|
H301,H311, H331, H370, H371, H372
|
Q3
|
CU3 =2
|
4
|
H302, H312, H332, H412, H413, R58
|
Q4
|
CU4 =1
|
*
1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o
sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o
per il feto, sostanze tossiche per l’ambiente
3. Sostanze tossiche per l’uomo
4. Sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente
|
Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi di
sostanze gestite annualmente fa riferimento ad un esercizio
continuativo alle condizioni di massima capacita' produttiva, tenendo
conto di eventuali limiti tecnologici o legali.
Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale e
nel caso di installazioni con lavorazioni stagionali o comunque
discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze
gestite annualmente puo' invece fare riferimento ai dati medi storici
rilevati in un periodo significativo.
3. Criteri di calcolo commisurati alle estensione delle aree
interessate.
I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni su valori
della garanzia da richiedere con riferimento ad installazioni che
interessano le porzioni di territorio minime necessarie alla
collocazione degli impianti. Va peraltro tenuto conto che
installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio ampie le
proprie attivita' possono corrispondentemente contaminare aree piu'
vaste e quindi richiedere maggiori risorse per il ripristino alle
condizioni della relazione di riferimento. A tal fine per
installazioni molto estese i valori della garanzia posti a
riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per
ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato
riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di attivita'
condotta nell'installazione. Si noti che tali valori andrebbero
sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi
della garanzia da confrontare con quelli di cui al capitolo 2 e
conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di cui al
capitolo 2) nel caso di installazioni molto estese, ferme restando
anche in questo caso le definitive valutazioni dell'Autorita'
competente nell'esame dei singoli casi concreti.
codice IPPC
|
Categoria di attività
|
garanzia per estensione (euro/10.000 m²)
|
1.1
|
Attività finalizzate alla produzione di energia
attraverso combustione
|
50.000
|
1.2
|
raffinazione di petrolio o gas
|
300.000
|
1.3
|
produzione coke
|
100.000
|
1.4
|
gassificazione o liquefazione carbone o altri
combustibili
|
100.000
|
2.1; 2.2
|
Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici;
produzione ghisa o acciaio
|
200.000
|
2.3; 2.4; 2.5; 2.6
|
lavorazione metalli ferrosi e non; funzionamento
fonderie di metalli; trattamenti superficiali con
processi elettrolitici o chimici
|
50.000
|
3.1
|
produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio
|
100.000
|
3.2
|
produzione di amianto
|
500.000
|
3.3 ; 3.4
|
fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali
|
50.000
|
3.5
|
fabbricazione prodotti ceramici
|
25.000
|
4.1
|
produzione di prodotti chimici organici
|
400.000
|
4.2
|
produzione di prodotti chimici inorganici
|
300.000
|
4.3
|
produzione di fertilizzanti
|
100.000
|
4.4; 4.5
|
produzione di prodotti fitosanitari o biocidi;
produzione di prodotti farmaceutici
|
200.000
|
4.6
|
produzione di esplosivi
|
100.000
|
5
|
gestione dei rifiuti
|
0
|
6.1
|
fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni,
pannelli a base di legno
|
50.000
|
6.2
|
pretrattamento o tintura di fibre tessili
|
50.000
|
6.3
|
concia di pelli
|
50.000
|
6.4; 6.5; 6.6
|
produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio
carcasse; allevamento intensivo
|
15.000
|
6.7
|
trattamenti superficiali con solventi
|
50.000
|
6.8
|
fabbricazione carbonio o grafite
|
25.000
|
6.9
|
stoccaggio geologico CO2
|
0
|
6.10
|
conservazione del legno
|
50.000
|
6.11
|
trattamento indipendente acque reflue
|
50.000
|
Nel caso in cui nell'installazione siano condotte piu' categorie
di attivita', per ciascuna di esse la garanzia finanziaria di
riferimento puo' fare riferimento alla estensione delle aree
interessate esclusivamente da tale attivita', con le seguenti
condizioni:
ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in
maniera esclusiva una area ad una categoria di attivita' di cui alla
precedente tabella, essa sara' attribuita alla categoria di attivita'
cui corrisponde il piu' elevato ammontare della garanzia finanziaria;
nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate
per alcuna categoria di attivita' di cui alla precedente tabella, ma
piuttosto per attivita' tecnicamente connesse ad una o piu' attivita'
di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla
categoria di attivita' connessa cui corrisponde il piu' elevato
ammontare della garanzia finanziaria.
Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate ne'
per attivita' di cui alla precedente tabella, ne' per attivita' ad
esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto
possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto
di garanzie finanziarie.
Per tenere conto della riduzione della probabilita' di
contaminazione sull'intero sito corrispondente all'aumento della
estensione interessata da categorie di attivita' omogenee, gli
importi posti a riferimento nella precedente tabella trovano
applicazione diretta solo per i primi 50 ettari di estensione. Le
estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al
50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.
4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.
La intensita' della contaminazione, a parita' di altre
condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A
tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad
una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni.
Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di
riferimento hanno gia' programmato la cessazione definitiva delle
attivita' in tempi piu' brevi, ove possano dimostrare tale impegno
all'Autorita' competente, agli importi indicati nei precedenti
capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.
Tempo di vita residuo programmato
|
Coefficiente riduttivo
|
40-49 anni
|
0,9
|
20-39 anni
|
0,8
|
10-19 anni
|
0,7
|
3-9 anni
|
0,6
|
2 anni o meno
|
0,5
|
Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il
gestore potra' chiedere l'applicazione di piu' favorevoli
coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile
residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di
riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del
sito non e' peggiorato rispetto a quello identificato nella
precedente relazione di riferimento.
5. Determinazione degli importi minimi connessi alla
caratterizzazione.
Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3,
primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela
del territorio n. 141/2016, l'Autorita' competente acquisisce dal
gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione
di riferimento.
Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi di) quelli che
bisognera' in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla
lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto
legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo
della garanzia finanziaria.
6. Esempi di calcolo.
Esempio 1 - Si considera, a titolo di esempio, una installazione
che interessa un sito di 38.000 m² (4 ettari) in cui sono condotte le
seguenti attivita' di cui all'Allegato VIII, alla parte seconda, del
decreto legislativo n. 152/06: a) produzione di coke; b) arrostimento
o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; c)
lavorazione metalli ferrosi.
Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria «a prima
richiesta e senza eccezioni», assicura una vita residua
dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa,
sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000
euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.
L'autorita' competente decide di richiedere importi di garanzia
corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non rilevando
alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni
rispetto a tali importi.
In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla
estensione delle attivita' condotte sara' di euro 200.000 × 4 × 0,8 =
640.000.
Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla
capacita' produttiva ogni anno:
3.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q1 ,
6.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2 ,
130.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3
e
500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4
La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantita'
sarebbe:
[(3.000 × 8 + 5.000 × 4 + 130.000 × 2 + 500.000 × 1) × 0,8]
euro = 643.200 euro
Poiche' tale importo e' maggiore di quello calcolato in relazione
alla estensione delle attivita' condotte, il gestore dovra'
corrispondere la garanzia per 643.200 euro.
Se il gestore potra' dimostrare che storicamente nell'ultimo
quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di
quelli calcolati alla capacita' produttiva, la garanzia da
corrispondere in relazione alle quantita' diventa di 321.600 euro.
Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato in relazione alle
estensione delle attivita', la garanzia da corrispondere sara' di
640.000 euro.
Se il gestore potra' dimostrare che 0,9 ettari non sono
utilizzati per attivita' tecnicamente connesse alla produzione e che
ciascuna delle attivita' e' limitata ad un'area dello stabilimento di
estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle
attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) × i ×
0,8 = 280.0000
Conseguentemente la garanzia da corrispondere sara' quella
calcolata in relazione alle quantita' di sostanze pericolose
pertinenti: 321.600 €
Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione
registrato EMAS e, due anni prima della programmata cessazione di
attivita', aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di
non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato
di contaminazione, la garanzia in relazione alla estensione delle
attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) × 1 ×
0,5 × 0,5 = 87.500
La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle
quantita' di sostanze pericolose pertinenti sara': [(1.500 × 8 +
3.000 × 4 + 65.000 × 2 + 100.000 × 1) × 0,5 × 0,5] euro = 63.500 €
Conseguentemente la garanzia da corrispondere sara' di importo
pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla
lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto
legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 €
Esempio 2 - Si considera, a titolo di ulteriore esempio, una
installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120 ettari) in
cui sono condotte attivita' di raffinazione di petrolio.
Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria «a prima
richiesta e senza eccezioni» e documenta una spesa, sostenuta per la
redazione della relazione di riferimento, di 3.000.000 euro. Il
gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.
L'autorita' competente decide di richiedere importi di garanzia
corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non rilevando
alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni
rispetto a tali importi.
In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla
estensione delle attivita' condotte sarebbe di euro 300.000 × (50 +
70×0,5) = 25.500.000 €
Ammettiamo che l'installazione abbia
consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze consumate e
prodotte una sola volta con riferimento alla sostanza piu'
pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente:
2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita'
Q1 ,
500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2
,
700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3
e
500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4
La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantita'
sarebbe di euro:
(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 + 500.000 × 1) =
23.900.000 euro
Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato in relazione
alla estensione delle attivita' condotte, il gestore dovra'
corrispondere la garanzia per 25.500.000 €
Se il gestore puo' dimostrare che 15.000 m² del sito sono
riservati ad attivita' di produzione di energia elettrica (categoria
IPPC 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione
delle attivita' condotte potrebbe essere ricalcolata come segue euro
300.000 × (50+ 69×0,5) + 50.000 × 2 = 25.450.000 €
Tale ricalcolo comporta, nel caso specifico, una modesta
riduzione dell'importo della garanzia da prestare.
Se pero' il gestore puo' dimostrare che solo 800.000 m² del sito
sono effettivamente oggetto di attivita' da parte della raffineria e
della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad attivita'
non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilita', mensa,
spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc...), la garanzia
da corrispondere in relazione alla estensione delle attivita'
condotte sara' di euro 300.000 × (50+29×0,5) + 50.000 × 2 =
19.450.000 €
Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato in relazione
alle quantita' di sostanze gestite, il gestore dovra' corrispondere
la garanzia per 23.900.000 €
Dotandosi di certificazione ISO 14001 il gestore vedrebbe ridursi
l'importo della garanzia a [(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 ×
2 + 500.000 × 1) × 0,6] = 14.340.000 euro
Nel caso in cui il gestore un anno dopo aver prestato la
garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza operativa del
sito, prestando le relative garanzie ai sensi dell'articolo 242,
comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per un importo
complessivo di 4 milioni di euro, l'autorita' competente potra'
ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare ai
sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e finche'
rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro.
Ammettiamo, che il gestore sia gia' dotato di una polizza
assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del rischio di
dover affrontare spese per il ripristino del sito, con un massimale
assicurato di 4.000.000 €. Tale strumento, pur non essendo una
garanzia «a prima richiesta e senza eccezioni» e pur coprendo anche
altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa garanzia di
ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. In tal
caso l'Autorita' competente, valutata l'affidabilita' e pertinenza di
tale garanzia finanziaria aggiuntiva, puo' ritenere congrua una
sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria «a prima
richiesta e senza eccezioni» da prestare dal primo anno in aggiunta
all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente un importo
di 12.340.000 €.
Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la
messa in sicurezza operativa potra' comportare una ulteriore
riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 × 0,3 =
3.702.000 €. Conseguentemente la garanzia da prestare ai sensi del
presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.