Regolamento Comunità Europea 18 dicembre 2006, n. 1907
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Testo consolidato con:
Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021
Regolamento Unione Europea 17 giugno 2021, n. 979
Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021
che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)
Il regolamento, che si applica dall’8 gennaio
2022, modifica alcune disposizioni degli allegati (da VII a XI) del
regolamento (CE) n. 1907/2006 per chiarire alcune prescrizioni in
materia di informazioni e a migliorare la certezza giuridica delle
pratiche di valutazione già applicate dall’Agenzia europea delle
sostanze chimiche (Echa).
Regolamento Unione europea 31 maggio 2021, n 876
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del
31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e
le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione
di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella
riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è
cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008
Il Regolamento prevede le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“REACH”), con
riferimento alle domande di autorizzazione e alle relazioni di
revisione per gli usi di sostanze - in quanto tali o in quanto
componenti di una miscela, elencate nell’allegato XIV - nella
produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e
nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione
è cessata.