Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia sono disciplinate dalle Regioni.
T.U.A. Articolo 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di
prima pioggia
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee
La materia è disciplinata dalle Regioni
In tal senso, alle regioni compete la definizione de:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (art. 113, c. 1);
c) i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 113, c. 3), con sanzione penale in ipotesi di trasgressione (arresto da due mesi a due anni o ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro – art. 137, c. 9).
A livello nazionale, si afferma in ogni caso il divieto generale di scarico o immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113 c. 4).
Sez. 3 - , Sentenza n. 11128 del 24/02/2021
Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281567 - 01
In tema di acque meteoriche di dilavamento, al di fuori delle
specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 113 del d.lgs. n. 152 del
2006, sussistendone i presupposti, si applica la disciplina degli
scarichi delle acque reflue industriali nei casi in cui vi sia uno
scarico, anche se periodico, discontinuo o occasionale in uno dei
corpi recettori indicati dalla legge ed effettuato tramite condotta,
tubazione o altro sistema stabile, mentre si applica la disciplina
dei rifiuti liquidi ove manchi il collegamento funzionale e diretto
delle acque reflue con il corpo recettore.
Sez. 3, Sentenza n. 6260 del 05/10/2018
Cc. (dep. 08/02/2019 ) Rv. 274857 - 01
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da
dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al
suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali
inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui
industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152.