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Archivio News Giurisprudenza 2007

Cassazione Penale: Acque - Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido

Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44290 (ud. 7 novembre 2007) [RV238075]

D.Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8
D.Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51
D.Lgs., 11 maggio 1999, n. 152, art. 2).

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22), lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), nè il reato è escluso in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto l'attività di stoccaggio attribuisce ai medesimi la natura di rifiuti allo stato liquido.
 

Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Nuova disciplina

Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007)[RV238057]

D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 74;
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 185.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff, - a differenza dell'abrogato art. 2, lett. bb, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per «scarico» deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.L.vo n. 152 del 2006).

Cassazione Penale: Inquinamento - Bonifica dei siti inquinati

Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007)[RV238055]

D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 242;
D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 257;
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 304).

In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.

Cassazione Penale: Acque meteoriche di dilavamento

Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007) [RV238056]

D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 113

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall'art. 113 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali.

Cassazione Penale: - Rifiuti - Deposito temporaneo - luogo di produzione

Sez. III, 27 settembre 2007, n. 35622 (ud. 11 luglio 2007) [RV237388]

D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 183

In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti).

Cassazione Penale: Aria - Reato di esercizio di impianto senza autorizzazione - nozione

Sez. III, 21 settembre 2007, n. 35232 (ud. 28 giugno 2007) [RV237383]

DPR, 24 maggio 1988, n. 203, art. 25;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 280.

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).

Cassazione Penale: Acque - Scarico da insediamento produttivo - superamento valori limite di emissione - sostanze cancerogene

Sez. III, 17 settembre 2007, n. 34899 (ud. 6 giugno 2007) [RV237377]

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D.L.vo n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).

Cassazione Penale: - Rifiuti - Deposito temporaneo

Sez. III, 5 settembre 2007, n. 33866 (c.c. 8 giugno 2007) [RV237217]

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 230;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256.

In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.L.vo n. 152 del 2006). Ne consegue che non trova applicazione detta eccezione nel caso di rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane oggettivamente non riutilizzabili e sottoposti ad un trattamento di triturazione, costituente già una fase dello smaltimento.

Cassazione Penale: Rifiuti - Nozione di rifiuto

Sez. III, 7 agosto 2007, n. 32207 (c.c. 11 luglio 2007) [RV237136]

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183

In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n)del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come «rifiuti» in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.L.vo. (Fattispecie nella quale un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei «rifiuti in plastica»).

Cassazione Penale: Rifiuti - Autorizzazione all'esercizio - Carattere personale

Sez. III, 22 giugno 2007, n. 24723 (ud. 15 maggio 2007) [RV236886]

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256

In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).

Cassazione Penale: Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Destinatari

Sez. III, 22 giugno 2007, n. 24724 (ud. 15 maggio 2007) [RV236954]

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14;
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255

In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall'art. 14, comma terzo, D.L.vo n. 22 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), emessa nei confronti del proprietario dell'area su cui insistono i rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollato; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o materiale.

Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Autorizzazione luogo diverso

Sez. III, 25 maggio 2007, n. 20460 (ud. 27 marzo 2007) [RV236743]

D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)

In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.

Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Autorizzazione

Sez. III, 11 maggio 2007, n. 18038 (ud. 27 marzo 2007) [RV236499]

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.L.vo n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.L.vo n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.

Cassazione Penale: Rifiuti - Deposito temporaneo

Sez. III, 19 aprile 2007, n. 15997 (ud. 14 marzo 2007) [RV236350]

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 183

In tema di rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo.

Cassazione Penale:Rifiuti - Bonifica dei siti inquinati

Sez. III, 8 marzo 2007, n. 9794 (c.c. 29 novembre 2006) [RV235951]

D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 bis;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 257)

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51 bis D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenua il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Rifiuti nocivi

Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675 (ud. 17 maggio 2006) [RV235671]

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26;
D.P.R 10 settembre 1982, n. 915, art. 31;
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)

Il reato di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi senza autorizzazione per ciascuna delle fasi di gestione dell'attività (artt. 16 e 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nel testo sostituito dall'art. 51 D.L.vo n. 22 del 1997 e poi dall'art. 256 D.L.vo n. 152 del 2006), si configura nel caso di mancanza dell'autorizzazione per la specifica fase e non rileva per una diversa fase dello smaltimento stesso (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata per il solo stoccaggio provvisorio).

Cassazione Penale: Acque - Autorizzazione scarichi

Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2877 (ud. 21 dicembre 2006) [RV235880]

D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 45;
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 59
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 124).

In tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità dell'attività dalla quale origina il refluo si rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall'autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Cassazione Penale: Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione

Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2853 (ud. 12 dicembre 2006) [RV235876]

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 192;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 255

In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo, D.L.vo n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.L.vo n. 152 del 2006, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'area ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, integra il reato di cui all'art. 50, comma secondo del citato D.L.vo n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.L.vo n. 152 del 2006, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione.

Cassazione Penale: Acque - Disposizioni regionali per le acque meteoriche e di dilavamento - Omessa indicazione del termine di attuazione

Sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1869 (c.c. 26 ottobre 2006) . . [RV235641]

D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 39;
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 62;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 113;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 170)

Le disposizioni regionali, emanate ai sensi dell'art. 39 D.L.vo n. 152 del 1999, come modificato dal D.L.vo n. 258 del 2000 (ora sostituito dall'art. 113 del D.L.vo n. 152 del 2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto dall'art. 62, comma terzo, del citato D.L.vo n. 152, atteso che in tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a due anni, va applicato il termine generale di anni due previsto dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall'art. 170, comma quinto, del citato D.L.vo n. 152 del 2006).

Cassazione Penale: Acque - Acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione

Sez. III, 9 gennaio 2007, n. 163 (ud. 6 dicembre 2006) [RV235415]

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 127;
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 184

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore.

Cassazione Penale: Acque - Concessione e derivazione - prelievo abusivo

Sez. V, 9 gennaio 2007, n. 186 (ud. 29 novembre 2006) [RV236046]

C.p. art. 624;
L. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23

Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D.L.vo n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.L.vo n. 152 del 1999 e 624 c.p.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

 



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