Cassazione Penale: Rifiuti - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Confisca del mezzo di trasporto
Sez. III, 22 dicembre 2006, n. 42227 (c.c. 15 novembre 2006) [RV235406]
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256;
D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 259
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la
entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di
condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di
autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va
disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma
secondo, stesso decreto.
Cassazione Penale: Acque - metodiche di campionamento del refluo
Sez. III, 11/09/2006 (06/07/2006), n. 29884 RV234662
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
D.Lgs. 18/08/2000, n. 258, art. 25
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione sulla
metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all'Allegato
5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del
2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui
all'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale
di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale
metodica normale quella del campionamento medio nell'arco delle tre
ore, ma non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un
campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle
caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo,
discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia
espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta
operata. (Rigetta, App. Milano, 11 marzo 2005)
Cassazione Penale: Aria - Impianto senza autorizzazione - Successione di titolarità
Sez. III, 12/07/2006 (27/04/2006), n. 24057 RV234478
Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - G.T.
D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988
(ora sostituito dall'art. 279, comma primo, parte prima, del D.Lgs.
n. 152 del 2006) non si esaurisce con il comportamento del legale
rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la
costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma,
trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che
successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso
che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o
di cessare l'attività in assenza della stessa. (Rigetta, Trib.
Benevento, 6 ottobre 2004)
Cassazione Penale: Rifiuti - Terre e rocce da scavo
Sez. III, 12/07/2006 (28/04/2006), n. 24046 RV234473
Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - C.G.
Legge 21/12/2001, n. 443, art. 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della
legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi
del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche
quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di
rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui
utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle
attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 14 ottobre 2005)
Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni - Concessione
Sez. Unite, 11/07/2006, n. 15665 RV591501
Pres. CARBONE Vincenzo - Est. RORDORF Renato - P.M. IANNELLI Domenico - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO c. S.E.M. - SOCIETA' ENERGETICA MERIDIONALE S.R.L.
R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 7
R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 45
In tema di acque pubbliche, al fine di stabilire se una domanda di
concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova,
e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art. 7 del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale
sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un
altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che
propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del
preesistente concessionario, ovvero di realizzare una propria
derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che
dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende
necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio
superiore di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non
è infatti esclusa dal fatto che, in relazione alle medesime acque,
già esista una concessione di derivazione a beneficio di un terzo,
né dall'eventualità che la nuova derivazione debba tener conto in
qualche misura dei diritti già spettanti ad un precedente
concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d.
"sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali
circostanze, infatti, si riflettono sul contenuto finale del
provvedimento che l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo
costituire motivo di rigetto della nuova domanda, e giustificando
comunque una discussione, che deve formare anch'essa oggetto del
prescritto parere, in ordine alla decadenza della precedente
concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con
altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della
nuova concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire
o indennizzare i diritti del precedente concessionario. (Rigetta,
Trib. Sup. Acque Roma, 15 Dicembre 2003)
Cassazione Penale: Rifiuti - Pneumatici usati
Sez. III, 06/07/2006 (19/05/2006), n. 23494 RV234485
Pres. LUPO Ernesto - P.M. Di Popolo Angelo - C.A.
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che
vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o
ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad
una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del D.Lgs. n.
22 del 1997. (Rigetta, Trib. Piacenza, 11 ottobre 2004)
Cassazione Penale: Rifiuti - Ordinanza del Sindaco
Sez. III, 06/07/2006 (18/05/2006), n. 23489 RV234484
Pres. PAPA Enrico - M.P.
Decreto Legisl. del 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2
Decreto Legisl. del 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza
all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50,
comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255,
comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente,
nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il
momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase
di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza
all'ordine ricevuto. (Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)
Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Analisi dei campioni
Sez. III, 20/06/2006 (11/05/2006), n. 21136 RV234521
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
Codice procedura penale art. 180
Nuovo C.p.p.disp.att.e trans. art. 223
In tema di scarichi di acque reflue industriali
convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi dei
campioni, eseguite dalla ASL in via amministrativa, sono soggette
alla disciplina di cui all'art. 223 delle disposizioni di attuazione
del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso
circa l'ora, il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in
ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato che
l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una
nullità di carattere intermedio non più deducibile dopo la sentenza
di primo grado). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Oristano, 5
Novembre 2004)
Cassazione Penale: rifiuti - Attività di lavorazione del latte
Sez. III, 12/05/2006 (23/03/2006), n. 16304 RV234326
Pres. ONORATO Pierluigi - R.F.
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51
Il siero residuato dall'attività di lavorazione del latte
operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il
produttore abbia deciso di disfarsi dello stesso, concorrendo in
tale caso entrambi i requisiti, oggettivi e soggettivi, qualificanti
un bene quale rifiuto. (Fattispecie nella quale il produttore è
stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma
secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, per essersi disfatto del siero
residuato mediante sversamento in torrente). (Rigetta, Trib. Termini
Imerese, 15 maggio 2003)
Cassazione Penale: Acque - Azienda zootecnica
Sez. III, 12/05/2006 (01/03/2006), n. 16290 RV234320
Pres. VITALONE Claudio - Est. FRANCO Amedeo - P.M. Meloni Vittorio - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone c. D.G.S.
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 28
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 38
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da una azienda
zootecnica è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità
competente, indipendentemente dalla assimilabilità degli stessi ai
reflui domestici, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152 del 1999,
atteso il disposto di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. n. 152,
configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 59, comma
undicesimo ter, dello stesso decreto (disposizioni riprodotte senza
modificazioni sul punto nel D.Lgs. n. 152 del 2006). (Annulla senza
rinvio, Trib. Frosinone, 8 giugno 2005)
Cassazione Penale: Aria - preventiva comunicazione attivazione nuovo impianto
Sez. 3, 04/05/2006 (16/12/2005), n. 15521
Pres. VITALONE Claudio - P.M. DI POPOLO Angelo - P.M. RV233921
D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui
all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203,
attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva
comunicazione, ha natura di reato permanente, e la permanenza si
protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non effettui ,
anche oltre il termine prescritto, la comunicazione di messa in
esercizio. (Disposizioni ora sostituite dagli artt. 269 e 279 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) (Dichiara inammissibile, Trib. S. M.
Capua Vetere, 10 Aprile 20003)
Cassazione Penale: Rifiuti - Fanghi di depurazione
Sez. 3, 21/04/2006 (14/03/2006) n. 14242 RV233934
DLvo, 27/01/1992, n. 99, art. 16.
In tema di disciplina dei fanghi di depurazione, l'inizio dei lavori
di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto e senza alcuna
comunicazione all'autorità competente, configura il reato di cui
all'art. 16, comma quinto, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 99,
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.
Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni (Utenze) - Canoni
Sez. Unite, 02/03/2006, n. 4584 RV587286
Pres. CORONA Rafaele - Est. PREDEN Roberto - P.M. CENICCOLA Raffaele - P.A.M. c. NUOVE ACQUE S.P.A.
D.Lgs. 31/03/1998, n. 80, art. 33
Legge 21/07/2000, n. 205, art. 7
La domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di
erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la
fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata
tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa
tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale
di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice
ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla
dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n.
205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie
dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e
ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito
della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa
postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere
della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti
individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè
la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il
fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con
il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze,
atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice
ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui
efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto
sostanziale costituente l'oggetto del processo.
Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - confisca area in comproprietà
Sez. 3, 21/02/2006 (24/01/2006), n. 6441 RV233310
D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 art. 51 comma. 3
In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di
discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è possibile disporre la confisca
dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di
comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i
comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso,
del reato di cui al citato articolo 51. (Annulla senza rinvio,
Trib.Cagliari, s.d. Sanluri, 6 Maggio 2005)
Cassazione Penale: Aria - messa in esercizio nuovo impianto
Sez. 3, 03/02/2006 (20/01/2006), n. 4514 RV233107
D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
Codice procedura penale art. 321
In tema di inquinamento atmosferico, ai fini della configurabilità
del reato di cui all'art. 24 comma quarto, d.P.R. 24 maggio 1988 n.
203, fra le "prescrizioni" la cui inosservanza dà luogo a sanzione
penale, possono ricomprendersi anche quelle che impongano
adempimenti prodromici alla messa in esercizio del nuovo impianto,
in funzione di una preventiva verifica delle condizioni ambientali
esistenti nel luogo in cui l'impianto stesso dovrà essere attivato.
In tal caso, però, il reato si perfeziona e si esaurisce all'atto in
cui l'attivazione ha effettivamente luogo. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse
trovare giustificazione, sotto il profilo della rappresentata
esigenza di impedire la prosecuzione del reato e l'aggravamento
delle relative conseguenze, il sequestro preventivo di una centrale
elettrica le cui emissioni non risultavano superiori ai limiti
consentiti ma la cui attivazione non era stata preceduta,
contrariamente a quanto disposto nei provvedimenti autorizzativi,
dalla rilevazione, per un certo tempo, della qualità dell'aria nella
zona interessata). (Annulla senza rinvio, Trib. Pavia, 20 Settembre
2005)
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 3) RV233292
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito
dei rifiuti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti,
trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una
pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o
più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la
gestione dei rifiuti. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 2) RV233293
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del
reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività
organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, l'elemento
oggettivo prevede una attività di gestione dei rifiuti organizzata
con allestimento preventivo dei mezzi necessari, mentre sotto il
profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico di conseguire un
ingiusto profitto, che può rilevare sia come maggiori ricavi, che
minori costi. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 1) RV233294
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la
minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di
ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo
non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato
di danno. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)
Cassazione Penale: Aria - impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti
Sez. III, 01-02-2006 (10-01-2006), n. 3963 - Pres. PAPADIA Umberto - Est. TERESI Alfredo - P.M. Passacantando Guglielmo - D.S.N. RV233484
D.P.R. 24-05-1988, n. 203, art. 24
In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di
un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di
fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la
sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988,
deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate
rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate
alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività
a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del
d.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non,
invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico
poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R..
(Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre
2003)
Cassazione Penale: Acque - scarichi esistenti
Sez. III, 19-01-2006 (06-12-2005), n. 2230 - Pres. LUPO Ernesto - C.G. RV233299
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli scarichi già
esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999
n. 152 (13 giugno 1999), ma non in regola con l'autorizzazione
prevista dalla previgente normativa, vanno considerati nuovi ed
immediatamente sottoposti alle nuove prescrizioni, tra cui l'obbligo
di preventiva autorizzazione, ed il rispetto dei limiti di
accettabilità. (Rigetta, Trib. Vicenza, 8 Maggio 2003)
Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - responsabilità proprietario del terreno
Sez. 3, 19/01/2006 (12/10/2005), n. 2206 RV233007
Pres. Lupo E - Rel. Onorato P - Bruni - P.M. (Conf.)
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51
Codice penale art. 40, comma 2
Il proprietario di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino
ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà
di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di
realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso
di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione
che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso
che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo
giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento
lesivo.
Cassazione Penale: Rifiuti - deposito temporaneo
Sez. 3, 18/01/2006 (05/12/2005), n. 2033 RV233019
Pres. Papadia U - Rel. Petti C - Cascone - P.M. (Conf.)
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51, comma 2
In tema di gestione dei rifiuti, allorché non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 per un deposito temporaneo ex art. 6 lett. m) si realizza un deposito irregolare, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, divieto di abbandono, sanzionato dal successivo art. 51, comma secondo.