Cassazione Penale: Rifiuti - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Confisca del mezzo di trasporto
Sez. III, 22 dicembre 2006, n. 42227 (c.c. 15 novembre 2006) [RV235406]
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256;
			D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 259
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la 
			entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di 
			condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
			commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di 
			autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va 
			disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma 
			secondo, stesso decreto.
			
Cassazione Penale: Acque - metodiche di campionamento del refluo
Sez. III, 11/09/2006 (06/07/2006), n. 29884 RV234662
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
			D.Lgs. 18/08/2000, n. 258, art. 25
			D.Lgs. 	03/04/2006, n. 152
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione sulla 
			metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all'Allegato 
			5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 
			2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui 
			all'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale 
			di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale 
			metodica normale quella del campionamento medio nell'arco delle tre 
			ore, ma non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un 
			campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle 
			caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, 
			discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia 
			espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta 
			operata. (Rigetta, App. Milano, 11 marzo 2005) 
			 
Cassazione Penale: Aria - Impianto senza autorizzazione - Successione di titolarità
Sez. III, 12/07/2006 (27/04/2006), n. 24057 RV234478
Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - G.T.
D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
	Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 
			(ora sostituito dall'art. 279, comma primo, parte prima, del D.Lgs. 
			n. 152 del 2006) non si esaurisce con il comportamento del legale 
			rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la 
			costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, 
			trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che 
			successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso 
			che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o 
			di cessare l'attività in assenza della stessa. (Rigetta, Trib. 
			Benevento, 6 ottobre 2004) 
			 	
Cassazione Penale: Rifiuti - Terre e rocce da scavo
Sez. III, 12/07/2006 (28/04/2006), n. 24046 RV234473
Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - C.G.
Legge 21/12/2001, n. 443, art. 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della 
			legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi 
			del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche 
			quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di 
			rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui 
			utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle 
			attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie. 
			(Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 14 ottobre 2005) 
			 	
Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni - Concessione
Sez. Unite, 11/07/2006, n. 15665 RV591501
Pres. CARBONE Vincenzo - Est. RORDORF Renato - P.M. IANNELLI Domenico - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO c. S.E.M. - SOCIETA' ENERGETICA MERIDIONALE S.R.L.
R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 7
			R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 45
In tema di acque pubbliche, al fine di stabilire se una domanda di 
			concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova, 
			e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art. 7 del 
			r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale 
			sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un 
			altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che 
			propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del 
			preesistente concessionario, ovvero di realizzare una propria 
			derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che 
			dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende 
			necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio 
			superiore di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non 
			è infatti esclusa dal fatto che, in relazione alle medesime acque, 
			già esista una concessione di derivazione a beneficio di un terzo, 
			né dall'eventualità che la nuova derivazione debba tener conto in 
			qualche misura dei diritti già spettanti ad un precedente 
			concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d. 
			"sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali 
			circostanze, infatti, si riflettono sul contenuto finale del 
			provvedimento che l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo 
			costituire motivo di rigetto della nuova domanda, e giustificando 
			comunque una discussione, che deve formare anch'essa oggetto del 
			prescritto parere, in ordine alla decadenza della precedente 
			concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con 
			altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della 
			nuova concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire 
			o indennizzare i diritti del precedente concessionario. (Rigetta, 
			Trib. Sup. Acque Roma, 15 Dicembre 2003) 
			 
Cassazione Penale: Rifiuti - Pneumatici usati
Sez. III, 06/07/2006 (19/05/2006), n. 23494 RV234485
Pres. LUPO Ernesto - P.M. Di Popolo Angelo - C.A.
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che 
			vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o 
			ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad 
			una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del D.Lgs. n. 
			22 del 1997. (Rigetta, Trib. Piacenza, 11 ottobre 2004) 
			 
Cassazione Penale: Rifiuti - Ordinanza del Sindaco
Sez. III, 06/07/2006 (18/05/2006), n. 23489 RV234484
Pres. PAPA Enrico - M.P.
Decreto Legisl. del 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2
			Decreto Legisl. del 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza 
			all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, 
			comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, 
			comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, 
			nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il 
			momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase 
			di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza 
			all'ordine ricevuto. (Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)
			
			 	
Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Analisi dei campioni
Sez. III, 20/06/2006 (11/05/2006), n. 21136 RV234521
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
			Codice procedura penale art. 180
			Nuovo C.p.p.disp.att.e trans. art. 223
In tema di scarichi di acque reflue industriali 
			convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi dei 
			campioni, eseguite dalla ASL in via amministrativa, sono soggette 
			alla disciplina di cui all'art. 223 delle disposizioni di attuazione 
			del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso 
			circa l'ora, il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in 
			ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato che 
			l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una 
			nullità di carattere intermedio non più deducibile dopo la sentenza 
			di primo grado). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Oristano, 5 
			Novembre 2004) 
			 	
Cassazione Penale: rifiuti - Attività di lavorazione del latte
Sez. III, 12/05/2006 (23/03/2006), n. 16304 RV234326
Pres. ONORATO Pierluigi - R.F.
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
			D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51
Il siero residuato dall'attività di lavorazione del latte 
			operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il 
			produttore abbia deciso di disfarsi dello stesso, concorrendo in 
			tale caso entrambi i requisiti, oggettivi e soggettivi, qualificanti 
			un bene quale rifiuto. (Fattispecie nella quale il produttore è 
			stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 
			secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, per essersi disfatto del siero 
			residuato mediante sversamento in torrente). (Rigetta, Trib. Termini 
			Imerese, 15 maggio 2003) 
			 	
Cassazione Penale: Acque - Azienda zootecnica
Sez. III, 12/05/2006 (01/03/2006), n. 16290 RV234320
Pres. VITALONE Claudio - Est. FRANCO Amedeo - P.M. Meloni Vittorio - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone c. D.G.S.
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 28
			D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 38
			D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da una azienda 
			zootecnica è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità 
			competente, indipendentemente dalla assimilabilità degli stessi ai 
			reflui domestici, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152 del 1999, 
			atteso il disposto di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. n. 152, 
			configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 59, comma 
			undicesimo ter, dello stesso decreto (disposizioni riprodotte senza 
			modificazioni sul punto nel D.Lgs. n. 152 del 2006). (Annulla senza 
			rinvio, Trib. Frosinone, 8 giugno 2005) 
			 
Cassazione Penale: Aria - preventiva comunicazione attivazione nuovo impianto
Sez. 3, 04/05/2006 (16/12/2005), n. 15521
Pres. VITALONE Claudio - P.M. DI POPOLO Angelo - P.M. RV233921
D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
	In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui 
			all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, 
			attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva 
			comunicazione, ha natura di reato permanente, e la permanenza si 
			protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non effettui , 
			anche oltre il termine prescritto, la comunicazione di messa in 
			esercizio. (Disposizioni ora sostituite dagli artt. 269 e 279 del 
			D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) (Dichiara inammissibile, Trib. S. M. 
			Capua Vetere, 10 Aprile 20003) 
			 	
Cassazione Penale: Rifiuti - Fanghi di depurazione
Sez. 3, 21/04/2006 (14/03/2006) n. 14242 RV233934
DLvo, 27/01/1992, n. 99, art. 16.
	In tema di disciplina dei fanghi di depurazione, l'inizio dei lavori 
			di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto e senza alcuna 
			comunicazione all'autorità competente, configura il reato di cui 
			all'art. 16, comma quinto, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 99, 
			inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione. 
				
Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni (Utenze) - Canoni
Sez. Unite, 02/03/2006, n. 4584 RV587286
Pres. CORONA Rafaele - Est. PREDEN Roberto - P.M. CENICCOLA Raffaele - P.A.M. c. NUOVE ACQUE S.P.A.
D.Lgs. 31/03/1998, n. 80, art. 33
			Legge 21/07/2000, n. 205, art. 7
La domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di 
			erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la 
			fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata 
			tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa 
			tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale 
			di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice 
			ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla 
			dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 
			31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 
			205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie 
			dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
			in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e 
			ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito 
			della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa 
			postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere 
			della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti 
			individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè 
			la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il 
			fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con 
			il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, 
			atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice 
			ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
			all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui 
			efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto 
			sostanziale costituente l'oggetto del processo. 
			 	
Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - confisca area in comproprietà
Sez. 3, 21/02/2006 (24/01/2006), n. 6441 RV233310
D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 art. 51 comma. 3
	In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di 
			discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del 
			D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è possibile disporre la confisca 
			dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di 
			comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i 
			comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, 
			del reato di cui al citato articolo 51. (Annulla senza rinvio, 
			Trib.Cagliari, s.d. Sanluri, 6 Maggio 2005) 
			 	
Cassazione Penale: Aria - messa in esercizio nuovo impianto
Sez. 3, 03/02/2006 (20/01/2006), n. 4514 RV233107
	D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
			Codice procedura penale art. 321
	In tema di inquinamento atmosferico, ai fini della configurabilità 
			del reato di cui all'art. 24 comma quarto, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 
			203, fra le "prescrizioni" la cui inosservanza dà luogo a sanzione 
			penale, possono ricomprendersi anche quelle che impongano 
			adempimenti prodromici alla messa in esercizio del nuovo impianto, 
			in funzione di una preventiva verifica delle condizioni ambientali 
			esistenti nel luogo in cui l'impianto stesso dovrà essere attivato. 
			In tal caso, però, il reato si perfeziona e si esaurisce all'atto in 
			cui l'attivazione ha effettivamente luogo. (Nella specie, in 
			applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse 
			trovare giustificazione, sotto il profilo della rappresentata 
			esigenza di impedire la prosecuzione del reato e l'aggravamento 
			delle relative conseguenze, il sequestro preventivo di una centrale 
			elettrica le cui emissioni non risultavano superiori ai limiti 
			consentiti ma la cui attivazione non era stata preceduta, 
			contrariamente a quanto disposto nei provvedimenti autorizzativi, 
			dalla rilevazione, per un certo tempo, della qualità dell'aria nella 
			zona interessata). (Annulla senza rinvio, Trib. Pavia, 20 Settembre 
			2005) 
			 	
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 3) RV233292
	Per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 5 
			febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito 
			dei rifiuti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, 
			trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una 
			pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o 
			più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la 
			gestione dei rifiuti. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)
			
				
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 2) RV233293
	In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del 
			reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività 
			organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, l'elemento 
			oggettivo prevede una attività di gestione dei rifiuti organizzata 
			con allestimento preventivo dei mezzi necessari, mentre sotto il 
			profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico di conseguire un 
			ingiusto profitto, che può rilevare sia come maggiori ricavi, che 
			minori costi. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005) 
			 		
Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito
Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 1) RV233294
	Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis 
			D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico 
			illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la 
			minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di 
			ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo 
			non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato 
			di danno. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005) 
			 	
Cassazione Penale: Aria - impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti
Sez. III, 01-02-2006 (10-01-2006), n. 3963 - Pres. PAPADIA Umberto - Est. TERESI Alfredo - P.M. Passacantando Guglielmo - D.S.N. RV233484
D.P.R. 24-05-1988, n. 203, art. 24
In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di 
			un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di 
			fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la 
			sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, 
			deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate 
			rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate 
			alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività 
			a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del 
			d.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e 
			coordinamento in materia di emissioni poco significative e di 
			attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del 
			Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, 
			invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico 
			poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R.. 
			(Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 
			2003) 
			 	
Cassazione Penale: Acque - scarichi esistenti
Sez. III, 19-01-2006 (06-12-2005), n. 2230 - Pres. LUPO Ernesto - C.G. RV233299
	In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli scarichi già 
			esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999 
			n. 152 (13 giugno 1999), ma non in regola con l'autorizzazione 
			prevista dalla previgente normativa, vanno considerati nuovi ed 
			immediatamente sottoposti alle nuove prescrizioni, tra cui l'obbligo 
			di preventiva autorizzazione, ed il rispetto dei limiti di 
			accettabilità. (Rigetta, Trib. Vicenza, 8 Maggio 2003) 
			 		
Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - responsabilità proprietario del terreno
Sez. 3, 19/01/2006 (12/10/2005), n. 2206 RV233007
Pres. Lupo E - Rel. Onorato P - Bruni - P.M. (Conf.)
	D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
			D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51
			Codice penale art. 40, comma 2
	Il proprietario di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino 
			ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà 
			di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di 
			realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso 
			di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione 
			che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso 
			che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo 
			giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento 
			lesivo. 	
			 	
Cassazione Penale: Rifiuti - deposito temporaneo
Sez. 3, 18/01/2006 (05/12/2005), n. 2033 RV233019
Pres. Papadia U - Rel. Petti C - Cascone - P.M. (Conf.)
	D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
			D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
			D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51, comma 2
In tema di gestione dei rifiuti, allorché non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 per un deposito temporaneo ex art. 6 lett. m) si realizza un deposito irregolare, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, divieto di abbandono, sanzionato dal successivo art. 51, comma secondo.