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AREE TEMATICHE

 

Deposito temporaneo di rifiuti

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - art. 183 c. 1 lett. bb) e art. 185-bis

Sommario

Nozione

Il deposito temporaneo è un concetto innovativo nella disciplina dei rifiuti, introdotto dal decreto legislativo n. 22/97 e che costituisce una deroga eccezionale rispetto al sistema ordinario di gestione dei rifiuti. La sua finalità era quella di agevolare le piccole imprese caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti e per le quali il ricorso alle operazioni di gestione ordinaria significava un pesante impegno operativo ed economico. L'interpretazione della sua applicazione ha però spesso determinato equivoci e polemiche, non solo da parte dei titolari delle aziende, ma anche degli organi preposti al controllo.

Analogamente a quanto previsto nel "Decreto Ronchi", anche nel Testo Unico Ambientale il deposito temporaneo è definito il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento (art.183, comma 1 lett. bb) D.lgs. 152/06).

Il D.lgs. 3 novembre 2020, n. 116 (con decorrenza dal 26.09.2020) ha introdotto un articolo specifico (art. 185-bis) sul deposito temporaneo prima della raccolta. 

Condizioni essenziali

Il deposito temporaneo è una forma eccezionale di deposito di rifiuti, esula dall'attività di gestione dei rifiuti costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, precede la raccolta ed è pertanto escluso dagli obblighi autorizzatori, ma solo se avviene nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge.

Affinché si abbia il deposito temporaneo devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. a) il raggruppamento dei rifiuti sia fatto nel luogo di produzione,* da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, (o per gli imprenditori agricoli presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari)
    b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
    c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

  2. venga rispettato il tempo e/o la quantità di giacenza.

Adempimenti

Il Testo Unico Ambientale riprende la disciplina del decreto Ronchi per quanto riguarda il deposito temporaneo, ma ne amplia il contenuto consentendo al produttore di scegliere tra due criteri alternativi, uno temporale e uno quantitativo.

L'invio dei rifiuti a recupero o smaltimento potrà avvenire infatti con cadenza trimestrale o dopo il raggiungimento di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

I produttori di rifiuti che intendano usufruire della disciplina del deposito temporaneo devono quindi attenersi alle seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: (1)
  1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

  1. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

  • il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

  • devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

 

Il produttore di rifiuti se rispetta le condizioni del deposito temporaneo è esente dal regime autorizzatorio (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e Autorizzazioni in ipotesi particolari), come stabilito rispettivamente dagli artt. 208 c. 17 e 210 c. 5.

Comunque, il deposito temporaneo è soggetto:

  • al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva;
  • agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190;
  • al divieto di miscelazione di cui all'art. 187

Sanzioni

Il mancato rispetto delle condizioni di deposito temporaneo, configurabile in abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un reato contravvenzionale punibile con arresto e/o ammenda, ex art. 256, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Titolari di imprese e responsabili di enti

In caso di abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti ovvero di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi o arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/06

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* Il D.lgs. 152/2006 in origine definiva il luogo di produzione, ai sensi dell'art. 183, lett. i): uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti)

(1) Nel periodo di emergenza Covid-19 diverse regioni hanno emesso ordinanze contingenti ed urgenti per consentire deroghe di capienza e temporali al deposito temporaneo, tra le quali vedi:
18-04-2020 Veneto, gestione dei rifiuti in deroga per emergenza Covid-19
06-04-2020 Lombardia, deroghe a gestione rifiuti per emergenza Covid-19
06-04-2020 Emilia-Romagna, speciali forme di gestione rifiuti per emergenza Covid-19

Giurisprudenza

Condizioni

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 (ndr: ora articolo 185-bis). Sicché l'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti. (Cass. pen. sez. III, Sent. 13 gennaio 2021, n. 1131)

In assenza delle condizioni prescritte dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Cass. pen. sez. III, Sent. 2 settembre 2020, n. 24989)

Luogo di produzione

Il deposito temporaneo, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti (Cass. pen. sez. III, Sent. 19 settembre 2022, n. 34397

Per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente, incombendo sulla parte privata l'onere di dimostrare l'esistenza di siffatto collegamento, va ricordato che fra le condizioni necessarie per la individuazione del deposito temporaneo vi è il divieto incondizionato di permanenza dei rifiuti nel sito di deposito per un periodo superiore all'anno ovvero, nel caso in cui gli stessi superino il volume dei 30 mc, al trimestre. (Cass. pen., sez. III, Sent. 7 novembre 2018, n. 50129)

Costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria. Tra l'altro tale principio, specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali. (Cass. pen., sez. III, Sent. 9 maggio 2018, n. 20410).

Onere della prova

L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria . (Cass. pen. sez. III, Sent. 13 gennaio 2021, n. 1131)

Responsabilità

La responsabilita' per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicita' dei compiti istituzionali o per la complessita' della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attivita' (Cass. pen. sez. III, Sent. 13 gennaio 2021, n. 1131)

 

Giorgio Ferrari


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