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18-04-2020
Veneto, gestione dei rifiuti in deroga per emergenza Covid-19
Regione Veneto -
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.
41 del 15 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di
gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art.
191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii".
Con l'Ordinanza contingibile e urgente 41/2020 si consente il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, ampliando nel rispetto
delle condizioni di sicurezza riguardo alla tutela dell’ambiente
e alla prevenzione incendi:
- la capacità massima di stoccaggio negli impianti
autorizzati ad operazioni di gestione rifiuti di deposito preliminare
(D15) e messa in riserva (R13);
- il limite temporale e i quantitativi
per il deposito temporaneo di rifiuti;
- il deposito di rifiuti urbani
presso i centri comunali di raccolta.
In particolare, le deroghe riguardano:
Stoccaggio rifiuti
- I titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di
deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) possono aumentare la capacità annua e istantanea di
stoccaggio nel limite massimo del 20% (nel rispetto delle
disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in
materia di elaborazione dei Piani di emergenza e a condizione comunque
che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del
d.lgs. 152/2006).
- L'aumento di cui sopra è consentito anche ai titolari di
autorizzazione in semplificata per l’effettuazione di
operazioni di recupero (artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006), ferme
restando le “quantità massime” fissate dal DM 05.02.1998 (Allegato IV),
dal DM n. 161 del 12.06.2002 e dal DM n. 269 del 17.11.2005.
Per avvalersi delle suddette deroghe, i titolari degli impianti devono
inviare un'autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000)
accompagnata da una relazione tecnica alle autorità attestante tra l'altro
il rispetto delle prescrizioni previste nell'ordinanza in commento.
Deposito temporaneo rifiuti
Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale, il
deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006)
è consentito con le seguenti deroghe:
- devono essere avviati ad operazioni
di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere avviati ad operazioni
di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono
i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore
ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti
nell’arco temporale di un anno.