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06-04-2020
Emilia-Romagna, speciali forme di gestione rifiuti per emergenza Covid-19
Regione Emilia-Romagna -
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale
3 aprile 2020, n. 57 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in
materia di trasporto, rifiuti e sanità privata", che prevede anche
deroghe in materia di rifiuti.
L'Ordinanza 57/2020, al fine di gestire le conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica in corso, tra le misure dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
prevedendo delle deroghe alla disciplina del
deposito temporaneo dei rifiuti; alla disciplina delle autorizzazioni e dei
titoli abilitativi relativa agli stoccaggi, anche con riferimento alle
garanzie finanziarie per essi dovute; alla disciplina relativa alle modalità
di assimilazione dei rifiuti.
Nel dettaglio, le disposizioni temporanee valide fino alla cessazione
dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni
necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti, consistono:
Stoccaggio
I titolari degli impianti già autorizzati ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15
(Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente
incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal
limite massimo del 20% (previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20
marzo 2020) sino ad un massimo del 50%, nel rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di
emergenza,
nonché delle prescrizioni previste nell'ordinanza stessa.
La deroga
si applica anche ai titolari delle operazioni di
recupero autorizzati con procedura semplificata, di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme
restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV)
e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
Per avvalersi delle deroghe, i gestori degli impianti devono inviare apposita Comunicazione alle
autorità competenti in cui vengono esplicitati i quantitativi di
rifiuti oggetto della deroga, nonché il soddisfacimento delle
ulteriori prescrizioni previste nell'ordinanza.
Deposito temporaneo
Il “deposito temporaneo” di rifiuti, in deroga al D.lgs. n. 152/06, è
ammesso fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più
di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, con durata massima comunque che
non può superare i 18 mesi.
Assimilazione rifiuti
I rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela
da COVID-19 (quali mascherine e guanti), sono assimilati ai rifiuti urbani e
conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati,
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità
con nota del 12/3/2020.