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01-06-2021
DL Semplificazioni, novità in materia ambientale
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" .
Il Dl 77/2021 c.d. “Semplificazioni”, in vigore dal 1°
giugno 2021, è composto da 67 articoli (e 4 allegati) suddivisi
in due Parti:
- Parte I (Governance per il PNRR), detta
disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza definendo i diversi ruoli ricoperti dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le
modalità di dialogo con le autorità europee.
- Parte II (Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa), sono previste una serie di misure di
semplificazione che incidono sui settori toccati dagli assi del PNRR
e che mirano a favorirne la completa realizzazione.
Per quanto di interesse, il titolo 1 della Parte II è dedicato alla “transizione
ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”,
i cui capi da uno a cinque sono dedicati rispettivamente alla
valutazione di impatto ambientale di competenza statale (capo 1),
regionale (capo 2), competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello
ambientale (capo 3), VAS (capo 4) e disposizioni in materia
paesaggistica (capo 5).
I capi sesto e settimo sono dedicati alla accelerazione delle
procedure per le fonti rinnovabili ed all’efficientamento energetico,
il capo ottavo reca norme sulla “semplificazione per la promozione
dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico".
Tra le altre novità:
- l'art. 34 che modifica l'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 sulla
cessazione della qualifica di rifiuto, con l'intento di
razionalizzare e semplificare la procedura in materia di End of Waste.
In particolare, si prevede che il rilascio
dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante
dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione
ambientale territorialmente competente. In tal modo, la valutazione
viene anticipata alla procedura all'esito della quale
l'autorizzazione viene rilasciata da parte dell'autorità competente.
In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'Ispra o dell'ARPA
territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di
controllo a campione prevista al comma 3-ter, primo periodo, viene
abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il
coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento
dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali
(secondo e terzo periodo del comma 3-ter, commi 3-quater e
3-quinquies).
- l'art. 35 che modifica il comma 5 dell'art. 188 del TUA
sull'attestazione di avvenuto smaltimento, che ora è cambiata in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
La modifica intende chiarire il soggetto in capo al quale vige
l'obbligo di rilascio dell'attestazione (impianto intermedio di
smaltimento), al fine di garantire l'esclusione della responsabilità
del produttore del rifiuto.
- sempre l'articolo 35 alla lett. m., per apportare le opportune
correzioni, sostituisce l'elenco dei
Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del
TUA (Allegato III al decreto).
03-08-2021
DL Semplificazioni,
legge di conversione in Gazzetta con novità in materia ambientale
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