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03-08-2021
DL Semplificazioni, legge di conversione in Gazzetta con novità in materia ambientale
Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
La legge, in vigore dal 31 luglio 2021, converte il Dl
77/2021 c.d. “Semplificazioni” (in vigore dal 1°
giugno 2021): tra le novità la legge di conversione
introduce ulteriori modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di
rifiuti (operazioni intermedie di smaltimento, reti fognarie, …), nonché
nuove disposizioni in tema di energie rinnovabili riguardanti, in
particolare, le filiere del fotovoltaico, del biogas e del biometano,
l'idroelettrico.
In particolare, il Dl 77/2021 convertito è suddiviso
in due Parti e quattro allegati:
- Parte I (Governance per il PNRR), detta
disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza definendo i diversi ruoli ricoperti dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le
modalità di dialogo con le autorità europee.
- Parte II (Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa), sono previste una serie di misure di
semplificazione che incidono sui settori toccati dagli assi del PNRR
e che mirano a favorirne la completa realizzazione.
Per quanto di interesse, il titolo 1 della Parte II è dedicato alla “transizione
ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”,
i cui capi da uno a cinque sono dedicati rispettivamente alla
valutazione di impatto ambientale di competenza statale (capo 1),
regionale (capo 2), competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello
ambientale (capo 3), VAS (capo 4) e disposizioni in materia
paesaggistica (capo 5).
I capi sesto e settimo sono dedicati alla accelerazione delle
procedure per le fonti rinnovabili ed all’efficientamento energetico,
il capo ottavo reca norme sulla “semplificazione per la promozione
dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico".
Tra le altre novità:
- l'art. 34 che modifica l'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 sulla
cessazione della qualifica di rifiuto, con l'intento di
razionalizzare e semplificare la procedura in materia di End of Waste.
In particolare, si prevede che il rilascio
dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante
dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione
ambientale territorialmente competente. In tal modo, la valutazione
viene anticipata alla procedura all'esito della quale
l'autorizzazione viene rilasciata da parte dell'autorità competente.
In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'Ispra o dell'ARPA
territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di
controllo a campione prevista al comma 3-ter, primo periodo, viene
abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il
coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento
dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali
(secondo e terzo periodo del comma 3-ter, commi 3-quater e
3-quinquies).
- l'art. 35 che novella alcune
disposizioni del Testo Unico Ambientale in materia di
gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, tra
cui:
- in sede di conversione, riscritta la
lettera c) di modifica del comma 5 dell'art. 188 del TUA
(Responsabilità della gestione dei rifiuti), il quale ora stabilisce
che, quando i rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati alle
operazioni intermedie di smaltimento (tra le quali figurano il
raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare),
la responsabilità per il corretto smaltimento è attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni e non è più
stabilito che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il
corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi
abbiano ricevuto l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento;
- in sede di conversione, modificato
l’articolo 230 comma 5 in materia di rifiuti provenienti dalle
attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi
tipologia, che sono considerati prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva.
- sempre l'articolo 35 alla lett. m., per apportare le opportune
correzioni, sostituisce l'elenco dei
Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del
TUA (Allegato III al decreto).
01-06-2021
DL Semplificazioni, novità in materia ambientale
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