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03-08-2021

DL Semplificazioni, legge di conversione in Gazzetta con novità in materia ambientale

Legge 29 luglio 2021, n. 108  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

La legge, in vigore dal 31 luglio 2021, converte il Dl 77/2021 c.d. “Semplificazioni” (in vigore dal 1° giugno 2021): tra le novità la legge di conversione introduce ulteriori modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti (operazioni intermedie di smaltimento, reti fognarie, …), nonché nuove disposizioni in tema di energie rinnovabili riguardanti, in particolare, le filiere del fotovoltaico, del biogas e del biometano, l'idroelettrico.

In particolare, il Dl  77/2021 convertito è suddiviso in due Parti e quattro allegati:

  • Parte I (Governance per il PNRR), detta disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza definendo i diversi ruoli ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee.
  • Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa), sono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

Per quanto di interesse, il titolo 1 della Parte II è dedicato alla “transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”, i cui capi da uno a cinque sono dedicati rispettivamente alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale (capo 1), regionale (capo 2), competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (capo 3), VAS (capo 4) e disposizioni in materia paesaggistica (capo 5).

I capi sesto e settimo sono dedicati alla accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili ed all’efficientamento energetico, il capo ottavo reca norme sulla “semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico".

Tra le altre novità:

  • l'art. 34 che modifica l'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, con l'intento di razionalizzare e semplificare la procedura in materia di End of Waste. In particolare, si prevede che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. In tal modo, la valutazione viene anticipata alla procedura all'esito della quale l'autorizzazione viene rilasciata da parte dell'autorità competente. In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'Ispra o dell'ARPA territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di controllo a campione prevista al comma 3-ter, primo periodo, viene abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali (secondo e terzo periodo del comma 3-ter, commi 3-quater e 3-quinquies).
  • l'art. 35 che novella alcune disposizioni del Testo Unico Ambientale in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, tra cui:
    - in sede di conversione, riscritta la lettera c) di modifica del comma 5 dell'art. 188 del TUA (Responsabilità della gestione dei rifiuti), il quale ora stabilisce che, quando i rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (tra le quali figurano il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare), la responsabilità per il corretto smaltimento è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni e non è più stabilito che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento;
    - in sede di conversione, modificato l’articolo 230 comma 5 in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, che sono considerati prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
  • sempre l'articolo 35 alla lett. m., per apportare le opportune correzioni, sostituisce l'elenco dei Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del TUA (Allegato III al decreto).

01-06-2021 DL Semplificazioni, novità in materia ambientale

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