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22-06-2021
Albo Gestori Ambientali, registro raccolta e trasporto rifiuti
metallici avviati a recupero
Con
Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021. "Criteri e modalità di
iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge
11 settembre 2020, n. 120", l'Albo individua apposite
modalità semplificate di iscrizione al registro per l’attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti metallici avviati a specifiche attività di
recupero.
La delibera 4/2021, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021
– istituisce presso l’Albo nazionale gestori ambientali il
registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11
settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono
iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione
all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti
costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di
recupero.
Requisiti d’iscrizione
Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di
autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro, ai sensi
dell’art. 2 della delibera, devono:
“a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico
amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello
Stato di residenza;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia
di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale
individuate nell’allegato “A”.
Iscrizione
L'iscrizione può avvenire:
- d'ufficio per le imprese iscritte
all’Albo con procedura ordinaria. Per le imprese iscritte alla
categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei
trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione è limitata
al solo esercizio del trasporto transfrontaliero
- tramite comunicazione alla Sezione regionale o
provinciale.
A tal riguardo, le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi
al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o
provinciale territorialmente competente; le imprese stabilite in un
altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio
in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o
provinciale a scelta dell’interessato.
Qualora la Sezione regionale o
provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti
richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di
prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a
conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il
termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto
dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso
per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla
cancellazione dell’iscrizione dal registro.
L’iscrizione al registro è rinnovata
ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3
giugno 2014, n. 120.
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25-10-2021
Albo gestori Ambientali, approvata modulistica per trasporto rifiuti
metallici