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News / Nazionali / Rifiuti

22-06-2021

Albo Gestori Ambientali, registro raccolta e trasporto rifiuti metallici avviati a recupero

Con Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021. "Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120", l'Albo individua apposite modalità semplificate di iscrizione al registro per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati a specifiche attività di recupero.

La delibera 4/2021, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021 – istituisce presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Requisiti d’iscrizione

Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro, ai sensi dell’art. 2 della delibera, devono:

“a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;

d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”.

Iscrizione

L'iscrizione può avvenire:

  • d'ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria. Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero
  • tramite comunicazione alla Sezione regionale o provinciale.

A tal riguardo, le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente; le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.

Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.

L’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.


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25-10-2021 Albo gestori Ambientali, approvata modulistica per trasporto rifiuti metallici

 


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