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News / Nazionali / AUA

30-05-2013

Autorizzazione Unica Ambientale in Gazzetta

Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 - supplemento ordinario n. 42 -  è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Il regolamento, in vigore dal 13 giugno prossimo, disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, la quale andrà a sostituire fino a sette procedure diverse, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il regolamento è composto da 12 articoli e da un corposo Allegato. I procedimenti avviati prima di tale data saranno conclusi in base alle norme vigenti al momento del loro avvio.

La nuova disciplina si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed alle medie imprese (PMI), definite all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), mentre non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

La nuova Autorizzazione, la cui domanda è  da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), sostituisce fino a sette procedure diverse ed ha una durata di 15 anni.

Nel dettaglio, la domanda di autorizzazione unica ambientale può essere presentata per il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi (art. 3):

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


12-11-2013 AUA, circolare del Ministero dell'ambiente

01-07-2015 Autorizzazione unica ambientale (AUA), adottato il modello semplificato e unificato

 


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