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30-05-2013
Autorizzazione Unica Ambientale in Gazzetta
Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 - supplemento
ordinario n. 42 - è stato pubblicato il
Decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento
recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il regolamento, in vigore dal 13 giugno
prossimo, disciplina
l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la
semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, la
quale andrà a sostituire fino a sette procedure diverse, in
attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il regolamento è composto da 12
articoli e da un corposo Allegato. I procedimenti avviati
prima di tale data saranno conclusi in base alle norme vigenti al
momento del loro avvio.
La nuova disciplina si applica alle microimprese, alle piccole
imprese ed alle medie imprese (PMI), definite all'articolo 2 del
decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli
impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata
ambientale), mentre non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione
di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e
regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e
sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia
ambientale.
La nuova Autorizzazione, la cui domanda è da presentare allo
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP),
sostituisce fino a sette procedure diverse ed ha una durata di 15
anni.
Nel dettaglio, la domanda di autorizzazione unica ambientale può essere
presentata per il rilascio, formazione, rinnovo o
aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi
(art. 3):
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e
delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli
articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12-11-2013 AUA, circolare del Ministero dell'ambiente
01-07-2015
Autorizzazione unica ambientale (AUA), adottato il modello semplificato e
unificato