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	30-05-2013
	Autorizzazione Unica Ambientale in Gazzetta
	Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 - supplemento 
	ordinario n. 42 -  è stato pubblicato il 
	Decreto del Presidente 
	della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento 
	recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la 
	semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
	sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
	autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del 
	decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
	legge 4 aprile 2012, n. 35”. 
	Il regolamento, in vigore dal 13 giugno 
	prossimo, disciplina 
	l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la 
	semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, la 
	quale andrà a sostituire fino a sette procedure diverse, in 
	attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
	convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il regolamento è composto da 12 
	articoli e da un corposo Allegato. I procedimenti avviati 
	prima di tale data saranno conclusi in base alle norme vigenti al 
	momento del loro avvio.
	La nuova disciplina si applica alle microimprese, alle piccole 
	imprese ed alle medie imprese (PMI), definite all'articolo 2 del 
	decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli
	impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata 
	ambientale), mentre non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione 
	di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e 
	regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e 
	sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia 
	ambientale.
	La nuova Autorizzazione, la cui domanda è  da presentare allo
	Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), 
	sostituisce fino a sette procedure diverse ed ha una durata di 15 
	anni. 
	Nel dettaglio, la domanda di autorizzazione unica ambientale può essere
	presentata per il rilascio, formazione, rinnovo o 
	aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi 
	(art. 3):
	a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del 
	titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 
	aprile 2006, n. 152; 
	b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto 
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli 
	effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
	delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 
	c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli 
	stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
	n. 152; 
	d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del 
	decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
	e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, 
	della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
	f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
	depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 
	gennaio 1992, n. 99; 
	g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli 
	articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	
	12-11-2013 AUA, circolare del Ministero dell'ambiente
		01-07-2015
		Autorizzazione unica ambientale (AUA), adottato il modello semplificato e 
	unificato
		 
		
		