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12-11-2013
AUA, circolare del Ministero dell'ambiente
Il Ministero dell'ambiente, con la
circolare del 7 novembre 2013,
fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione
ed introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.
59.
La circolare affronta questioni di carattere generale, tra cui
il Ministero chiarisce che:
- un impianto produttivo non soggetto all'AIA (autorizzazione
integrata ambientale) è soggetto all'AUA (autorizzazione unica
ambientale) anche quando il gestore è una grande impresa;
- la richiesta dell'AUA è sempre obbligatoria nel
momento in cui scade uno dei titoli abilitativi che l’AUA va a
sostituire, indicati all'articolo 3, comma 1, del Dpr 59/2013, salvo che
ricorrano le due "deroghe" previste dalla norma, ossia:
- l'impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad
autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, Dpr
59/2013);
- il gestore intende aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni
(articolo 7, comma 1, Dpr 59/2013).
L’AUA, si ricorda, può sostituire fino a 7 titoli abilitativi, tra i
quali l'autorizzazione agli scarichi,
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
l’autorizzazione all’uso
dei fanghi di depurazione e la comunicazione in materia di rifiuti. Le Regioni,
poi, possono ricomprendere anche
altre autorizzazioni.
30-05-2013
Autorizzazione Unica Ambientale in Gazzetta
01-07-2015
Autorizzazione unica ambientale (AUA), adottato il modello semplificato e
unificato