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27-11-2021
Sorveglianza radiometrica, proroga regime transitorio
Il
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha disposto
l'ulteriore proroga del regime transitorio in materia di
sorveglianza radiometrica.
Il dl 172/2021, in vigore dal 27 novembre 2021, oltre a
prevedere misure per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, modifica anche l’art. 72,
comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo
alla sorveglianza radiometrica prorogando dal 30 novembre
al 31 dicembre 2021 la validità del regime transitorio.
In particolare l'art. 9 del dl 172/2021, in attesa di un apposito
decreto interministeriale di regolazione della materia, dispone un'ulteriore proroga
(dal 30 novembre) al 31 dicembre 2021 del termine
per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica
previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una
nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di
esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di
contaminazione dell'ambiente.
In precedenza, la
Legge 25 novembre 2021, n. 171
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale", aveva confermato al 30 novembre la
disposizione prevista dal dl del regime transitorio in materia di sorveglianza
radiometrica.
La legge, in vigore dal 27 novembre 2021, difatti converte il
decreto, in vigore dal 28 settembre 2021, che oltre a prevedere misure per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
e del gas naturale, modifica anche l’art. 72, comma 4, del Decreto
Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla sorveglianza
radiometrica prorogando dal 30 settembre al 30 novembre 2021 la
validità del regime transitorio (art. 4 c. 3).
Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha dato
attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L'articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla
sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi
della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto che definisse:
- le modalità esecutive e
dell’oggetto dei controlli radiometrici,
- l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in
metallo oggetto della sorveglianza
- i contenuti della
formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle
certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.
Il comma 4, come modificato dal dl convertito in
commento e dal dl 172/2021 ora prevede:
“4. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3
[modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica, prodotti oggetto
della sorveglianza, formazione,...], comunque non oltre il 31
dicembre 2021, continua ad applicarsi l‘articolo 2 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica
l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto. Decorso tale
termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si
applicano le
disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalita’ di
applicazione, nonche’ i contenuti delle attestazioni della sorveglianza
radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in
metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto
legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto”.
29-09-2021
Sorveglianza radiometrica, prorogato regime transitorio
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