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20-05-2021
Economia circolare, dal Mite due circolari su etichettatura e rifiuti
Il MiTE ha pubblicato due importanti circolari sui decreti del
"Pacchetto Economia Circolare", che forniscono chiarimenti
sulle criticità interpretative ed applicative del D.lgs. 3 settembre 2020,
n. 116.
Nel dettaglio, le circolari della Direzione generale per l'economia
circolare, sono:
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Circolare 17 maggio 2021, n. 52445 -
D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura
ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
La circolare fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di
etichettatura ambientale degli imballaggi rispetto al D.lgs. 3
settembre 2020, n. 116.
Innanzitutto, la circolare precisa che sul tema della proroga
dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA riguardante
gli obblighi di etichettatura ambientale è intervenuta la Legge di
conversione del decreto legge n. 41 del 2021 (“Decreto Sostegni”) che ha previsto, all’art. 39, la
sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione di
tutto il comma 5, dell’art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di
etichettatura ambientale degli imballaggi (in precedenza solo del primo
periodo, come previsto dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021).
Inoltre, la citata disposizione prevede che “i
prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già
immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte". Il testo di
conversione in legge del “Decreto Sostegni”, tuttavia, non è ancora
definitivo in quanto dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera
dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021.
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Circolare 14 maggio 2021, n. 51657 - D.lgs. 3 settembre
2020, n. 116. Criticità interpretative ed applicative. Chiarimenti
La circolare fornisce chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del
D.lgs. 3
settembre 2020, n. 116 trattando le novità e
criticità rilevate nell’applicazione di
alcune disposizioni della parte IV del D.lgs. 152/2006
e, in particolare, gli
artt. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258.
Tra i chiarimenti:
Articolo 190, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006
Con riferimento alla previsione dell’articolo 190, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca le informazioni
da inserire nel registro cronologico di carico e scarico,
aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli
di riferimento, la formulazione dell’articolo 190, comma 1 riporta, tra
le informazioni da annotare, alcune informazioni aggiuntive, tra cui la
quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di
trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre
operazioni di recupero.
Il combinato del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 190 porta a
ritenere che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito
della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente
previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al
decreto ministeriale n.148 del 1998.
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