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News / Nazionali / Economia circolare

20-05-2021

Economia circolare, dal Mite due circolari su etichettatura e rifiuti

Il MiTE ha pubblicato due importanti circolari sui decreti del "Pacchetto Economia Circolare", che forniscono chiarimenti  sulle criticità interpretative ed applicative del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Nel dettaglio, le circolari della Direzione generale per l'economia circolare, sono:

  • Circolare 17 maggio 2021, n. 52445 - D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La circolare fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi rispetto al D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Innanzitutto, la circolare precisa che sul tema della proroga dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA riguardante gli obblighi di etichettatura ambientale è intervenuta la Legge di conversione del decreto legge n. 41 del 2021 (“Decreto Sostegni”) che ha previsto, all’art. 39, la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione di tutto il comma 5, dell’art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi (in precedenza solo del primo periodo, come previsto dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021).

Inoltre, la citata  disposizione prevede che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".  Il testo di conversione in legge del “Decreto Sostegni”, tuttavia, non è ancora definitivo in quanto dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021.

  • Circolare 14 maggio 2021, n. 51657 - D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Criticità interpretative ed applicative. Chiarimenti
    La circolare fornisce chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 trattando le novità e criticità rilevate nell’applicazione di alcune disposizioni della parte IV del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, gli artt. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258.

Tra i chiarimenti:

Articolo 190, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione dell’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca le informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento, la formulazione dell’articolo 190, comma 1 riporta, tra le informazioni da annotare, alcune informazioni aggiuntive, tra cui la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

Il combinato del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 190 porta a ritenere che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.


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