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14-12-2021
Attività ecosostenibili, precisato contenuto comunicazioni
Con Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio
2021 è stato precisato il contenuto delle informazioni che
le imprese devono comunicare in merito alle attività
ecosostenibili.
Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della commissione del 6
luglio 2021 "che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la
presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis
o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito
alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per
conformarsi a tale obbligo di informativa" (in G.U.U.E. L del 10
dicembre 2021, n. 443).
Nel regolamento 2021/2178 sono state definite le
informative per:
- le imprese non finanziarie;
- i gestori di attività finanziarie;
- gli enti creditizi;
- le imprese di investimento;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Il regolamento è corredato dai seguenti allegati:
- indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese non
finanziarie;
- modelli per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle
imprese non finanziarie;
- indicatore fondamentale di prestazione (kpi) dei gestori di
attività finanziarie;
- modello per l’indicatore fondamentale di prestazione (kpi) dei
gestori di attività finanziarie;
- indicatori fondamentali di prestazione (kpi) degli enti
creditizi;
- modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi)
degli enti creditizi;
- indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di
investimento;
- modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi)
delle imprese di investimento;
- indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
- modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi)
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- informazioni qualitative per i gestori di attività finanziarie,
gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di
assicurazione e riassicurazione.
Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2021, ma in considerazione
dell’entrata in vigore e dell’applicazione dell’atto delegato relativo agli
aspetti climatici entro la fine del 2021 e delle difficoltà rilevanti per
valutare la conformità delle attività economiche nel 2022 ai criteri di
vaglio tecnico stabiliti in tale regolamento delegato per il precedente
esercizio, l'applicazione del regolamento in commento è così fissato:
- nel 2022 si limita a determinati elementi e alla
comunicazione di informazioni qualitative, mentre le restanti
disposizioni iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023
per le imprese non finanziarie e dal 1° gennaio 2024 per le imprese
finanziarie.
Inoltre gli indicatori fondamentali di prestazione degli enti
creditizi relativi al loro portafoglio di negoziazione e alle
commissioni e ai compensi per altri servizi e attività commerciali
diversi dalla fornitura di finanziamenti si applicheranno a
decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si ricorda che il regolamento (UE) 2020/852 si
applica:
- alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che
stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli
emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni
societarie resi disponibili come ecosostenibili,
- ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione
prodotti finanziari,
- alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una
dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19
bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva.
Gli operatori economici o le autorità pubbliche che
non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono comunque
applicarlo su base volontaria.
13-12-2021
Attività ecosostenibili, fissati i criteri Ue per l'individuazione
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14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei
biocarburanti (oli vegetali esausti), Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001,
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– EPD,…]
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