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News / Nazionali / Ambiente

14-12-2021

Attività ecosostenibili, precisato contenuto comunicazioni

Con Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 è stato precisato il contenuto delle informazioni che le imprese devono comunicare in merito alle attività ecosostenibili.

Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della commissione del 6 luglio 2021 "che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa" (in G.U.U.E. L del 10 dicembre 2021, n. 443).

Nel regolamento 2021/2178 sono state definite le informative per:

  • le imprese non finanziarie;
  • i gestori di attività finanziarie;
  • gli enti creditizi;
  • le imprese di investimento;
  • le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il regolamento è corredato dai seguenti allegati:

  • indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese non finanziarie;
  • modelli per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese non finanziarie;
  • indicatore fondamentale di prestazione (kpi) dei gestori di attività finanziarie;
  • modello per l’indicatore fondamentale di prestazione (kpi) dei gestori di attività finanziarie;
  • indicatori fondamentali di prestazione (kpi) degli enti creditizi;
  • modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi) degli enti creditizi;
  • indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di investimento;
  • modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di investimento;
  • indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
  • modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (kpi) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
  • informazioni qualitative per i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2021, ma in considerazione dell’entrata in vigore e dell’applicazione dell’atto delegato relativo agli aspetti climatici entro la fine del 2021 e delle difficoltà rilevanti per valutare la conformità delle attività economiche nel 2022 ai criteri di vaglio tecnico stabiliti in tale regolamento delegato per il precedente esercizio, l'applicazione del regolamento in commento è così fissato:

  • nel 2022 si limita a determinati elementi e alla comunicazione di informazioni qualitative, mentre le restanti disposizioni iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1° gennaio 2024 per le imprese finanziarie.

Inoltre gli indicatori fondamentali di prestazione degli enti creditizi relativi al loro portafoglio di negoziazione e alle commissioni e ai compensi per altri servizi e attività commerciali diversi dalla fornitura di finanziamenti si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2020/852 si applica:

  • alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili,
  • ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari,
  • alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva.

Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono comunque applicarlo su base volontaria.


13-12-2021 Attività ecosostenibili, fissati i criteri Ue per l'individuazione

♦ Vai alla Sezione Consulenza Area AMBIENTE…>> [Sistemi di Gestione ISO 14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei biocarburanti (oli vegetali esausti), Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, Certificazione di prodotto Remade in Italy®, Marchi di qualità ecologica Ecolabel – EPD,…]

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