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13-12-2021
Attività ecosostenibili, fissati i criteri Ue per l'individuazione
Con
Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno
2021, che si applica dal 1° gennaio 2022, sono stati fissati i
criteri per determinare quando una attività economica possa
considerarsi "ecosostenibile".
- Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4
giugno 2021 "che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico
che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare
che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti
climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale" (in G.U.U.E. L del 9 dicembre 2021,
n. 442).
In particolare, il regolamento 2021/2139 definisce i
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a
quali condizioni si possa considerare che un'attività economica
contribuisce in modo sostanziale (e non arrechi un danno significativo a
nessun altro obiettivo ambientale):
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici
(allegato 1),
- all'adattamento ai cambiamenti climatici (allegato
2).
Tra le attività:
- Attività di protezione e ripristino ambientale
- Energia (Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare
fotovoltaica,...)
- Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e
decontaminazione
- Edilizia e attività immobiliari
- Attività professionali, scientifiche e tecniche.
Il regolamento è corredato anche da appendici, che riportano i criteri
Dnsh generici per:
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse
marine;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda
l'uso e la presenza di sostanze chimiche;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi,
oltre alle specifiche tecniche per gli apparecchi idraulici.
Per "Dnsh" ("do no significant harm" - "non arrecare danno
significativo").
Si ricorda che il regolamento (UE) 2020/852 si
applica:
- alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che
stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli
emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni
societarie resi disponibili come ecosostenibili,
- ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione
prodotti finanziari,
- alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una
dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19
bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva.
Gli operatori economici o le autorità pubbliche che
non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono comunque
applicarlo su base volontaria.
14-12-2021
Attività ecosostenibili, precisato contenuto comunicazioni
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14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei
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– EPD,…]
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