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27-09-2021
Antincendio, criteri controllo e manutenzione impianti antincendio
Decreto 1 settembre 2021 "Criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto da sei articoli e due
allegati e stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a)
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali
per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e
degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
A tal riguardo, si introduce la nuova figura di tecnico manutentore qualificato:
persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all’allegato II al decreto stesso e le modalità di qualificazione del
tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto,
che costituisce parte integrante del decreto stesso.
Gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere
eseguiti da tecnici manutentori qualificati (i cui
requisiti sono stabiliti nell’Allegato II), secondo i criteri indicati
nell'Allegato I, e gli interventi possono essere attuati anche
attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto entra in vigore il 25 settembre 2022 (un
anno dopo la sua pubblicazione in GU) e da tale data abroga
l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del Dm
10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
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