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30-04-2020
Legge di conversione Dl 18/2020 "Cura Italia" in Gazzetta, disposizioni anche in materia di
rifiuti
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 la
Legge
24 aprile 2020, n 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
(cd. decreto cura Italia), che contiene misure
anche in materia di adempimenti sui rifiuti: tra l’altro confermato il rinvio al 30 giugno della
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
e in sede di conversione apportate modifiche alle quantità e ai limiti
temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del
deposito temporaneo di rifiuti.
La legge 27/2020, in vigore dal 30 aprile 2020, ha confermato le
misure di cui agli articoli 107 e 113 che dispongono anche sulle scadenze di adempimenti relativi ai
rifiuti, quali il differimento al 30 giugno delle scadenze per
determinazione TARI, presentazione MUD, comunicazione annuale
pile e accumulatori, comunicazione RAEE e diritto
annuale Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Confermato anche l'articolo 103 sulla proroga di validità dei certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati (quindi anche le autorizzazioni di natura
ambientale, ora richiamate espressamente): la legge di conversione ne ha ampliato la portata
e prorogato ulteriormente la scadenza: per quelli in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, confermata anche la norma sulla sospensione dei
termini tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ossia non
sono considerati ai fini del computo dei termini) relativi ai
procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo
tale data, nonché sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento (silenzio-assenso o silenzio-rifiuto).
In relazione invece al deposito temporaneo, l’art.
113-bis, inserito in sede di conversione, modifica
l'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 consentendo il deposito temporaneo
fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite
temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi,
fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione
incendi.
*****
In particolare, si riportano le disposizioni di
interesse:
Articolo 103 (Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività,
alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
4. il termine per la determinazione delle tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per
il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020
ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.
Articolo 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a
comunicazioni sui rifiuti)
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno
precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta
ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali
e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento (RAEE) della
comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14
marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3
giugno 2014, n. 120.”
Articolo 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per
adempimenti in materia ambientale)
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti,
di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può
avere durata superiore a diciotto mesi.
18-03-2020
Decreto legge Cura Italia in Gazzetta, disposizioni anche in materia di
rifiuti