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18-03-2020
Decreto legge Cura Italia in Gazzetta, disposizioni anche in materia di
rifiuti
Sulla GU del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia) "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", che contiene misure anche in materia di adempimenti sui
rifiuti: tra l’altro il rinvio al 30 giugno della
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Il Dl 18/2020, in vigore dal 17 marzo, gli articoli 107 e 113 dispongono
infatti anche sulle scadenze di adempimenti relativi ai
rifiuti, quali il differimento al 30 giugno delle scadenze per
determinazione TARI, presentazione MUD, comunicazione annuale
pile e accumulatori, comunicazione RAEE e diritto
annuale Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Si segnala anche l'articolo 103, il quale prevede che i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati (quindi anche quelli di natura
ambientale), in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, sono validi fino al 15 giugno 2020.
La norma, inoltre, dispone la sospensione dei
termini tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ossia non
sono considerati ai fini del computo dei termini) relativi ai
procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo
tale data, nonché sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento (silenzio-assenso o silenzio-rifiuto).
In particolare, si riportano le disposizioni:
Articolo 103 (Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del
presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo
2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di
attuazione.
4. 5. 6. (omissis)
Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. 2. 3. (omissis)
4. il termine per la determinazione delle tariffe della Tari
e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per
il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020
ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.
6. 7. 8. 9 .10. (omissis)
Articolo 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a
comunicazioni sui rifiuti)
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno
precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta
ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali
e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento (RAEE) della
comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14
marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3
giugno 2014, n. 120.”
30-04-2020
Legge di conversione dl 18/2020 "Cura Italia" in Gazzetta, disposizioni anche in materia di
rifiuti