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	12-02-2018
	Raccolta e trasporto rifiuti ferrosi e non, in Gazzetta decreto di 
	semplificazione
	Sulla GU n. 32 del 8-2-2018 è stato pubblicato il Decreto 
	1° febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente recante "Modalità 
	semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di 
	raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non 
	ferrosi".
	Il decreto, in vigore il 23 febbraio 2018, in particolare definisce le
	modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, 
	nel caso di raccolta presso più produttori o detentori 
	nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le
	modalità semplificate di tenuta dei registri di 
	carico e scarico.
	Il nuovo decreto riguarda chi esercita attività di raccolta e 
	trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non 
	ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali 
	secondo la procedura ordinaria, ex art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006, nonché 
	secondo le modalità semplificate d’iscrizione di cui all'art. 1, comma 124 
	della legge 4 agosto 2017, n. 124.
	Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo 
	stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, i 
	rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere 
	accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di 
	cui all'allegato «A», da compilare secondo le modalità indicate 
	nell’allegato B.
	Al riguardo, il trasportatore emette 4 copie del formulario e 
	provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore 
	le copie: una resta all'ultimo produttore o detentore e le altre 
	tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi 
	controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All'interno del 
	formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine 
	cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice 
	fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
	Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal 
	destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in 
	originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta 
	elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori 
	o detentori intervenuti.
	In ordine al registro di carico e scarico, i soggetti 
	interessati dal decreto possono assolvere all’obbligo di tenuta dello stesso 
	conservando in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR compilati.
	Da ultimo, il decreto disciplina le operazioni di raccolta e 
	trasporto occasionali, intese quali attività svolte per non più di 
	quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superino le cento 
	tonnellate annue complessive, effettuate da associazioni di volontariato ed 
	enti religiosi.
	
	06-09-2018
	Albo Gestori Ambientali, delibere su trasporto rifiuti di metalli ferrosi 
	e non ferrosi
		26-06-2017
	
	Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 2-ter per associazioni di 
	volontariato ed enti religiosi