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12-02-2018
Raccolta e trasporto rifiuti ferrosi e non, in Gazzetta decreto di
semplificazione
Sulla GU n. 32 del 8-2-2018 è stato pubblicato il Decreto
1° febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente recante "Modalità
semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non
ferrosi".
Il decreto, in vigore il 23 febbraio 2018, in particolare definisce le
modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti,
nel caso di raccolta presso più produttori o detentori
nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le
modalità semplificate di tenuta dei registri di
carico e scarico.
Il nuovo decreto riguarda chi esercita attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non
ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali
secondo la procedura ordinaria, ex art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006, nonché
secondo le modalità semplificate d’iscrizione di cui all'art. 1, comma 124
della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo
stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, i
rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere
accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di
cui all'allegato «A», da compilare secondo le modalità indicate
nell’allegato B.
Al riguardo, il trasportatore emette 4 copie del formulario e
provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore
le copie: una resta all'ultimo produttore o detentore e le altre
tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All'interno del
formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine
cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice
fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal
destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in
originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta
elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori
o detentori intervenuti.
In ordine al registro di carico e scarico, i soggetti
interessati dal decreto possono assolvere all’obbligo di tenuta dello stesso
conservando in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR compilati.
Da ultimo, il decreto disciplina le operazioni di raccolta e
trasporto occasionali, intese quali attività svolte per non più di
quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superino le cento
tonnellate annue complessive, effettuate da associazioni di volontariato ed
enti religiosi.
06-09-2018
Albo Gestori Ambientali, delibere su trasporto rifiuti di metalli ferrosi
e non ferrosi
26-06-2017
Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 2-ter per associazioni di
volontariato ed enti religiosi