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News / Nazionali / Rifiuti

12-02-2018

Raccolta e trasporto rifiuti ferrosi e non, in Gazzetta decreto di semplificazione

Sulla GU n. 32 del 8-2-2018 è stato pubblicato il Decreto 1° febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente recante "Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi".

Il decreto, in vigore il 23 febbraio 2018, in particolare definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate di tenuta dei registri di carico e scarico.

Il nuovo decreto riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali secondo la procedura ordinaria, ex art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006, nonché secondo le modalità semplificate d’iscrizione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A», da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B.

Al riguardo, il trasportatore emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all'ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All'interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

In ordine al registro di carico e scarico, i soggetti interessati dal decreto possono assolvere all’obbligo di tenuta dello stesso conservando in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR compilati.

Da ultimo, il decreto disciplina le operazioni di raccolta e trasporto occasionali, intese quali attività svolte per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superino le cento tonnellate annue complessive, effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.


06-09-2018 Albo Gestori Ambientali, delibere su trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

26-06-2017 Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 2-ter per associazioni di volontariato ed enti religiosi

 


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