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	26-06-2017
	Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 2-ter per associazioni 
	di volontariato ed enti religiosi
	Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha approvato la
	Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018 recante 
	"Individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con 
	procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi 
	che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di 
	rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di 
	provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. 
	Criteri e requisiti per l'iscrizione".
	La delibera segue l'approvazione  del Dm 1 febbraio 2018 
	- recante le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio 
	delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli 
	ferrosi e non ferrosi - il cui articolo 5, comma 1 prevede che l'Albo è 
	tenuto ad individuare apposite modalità che consentano la temporanea 
	iscrizione dei veicoli concessi in uso alle associazioni di volontariato e 
	agli enti religiosi in conformità alle norme che disciplinano 
	l'autotrasporto di cose.
	Pertanto, la delibera in oggetto individua le modalità 
	semplificate d'iscrizione delle associazioni di 
	volontariato e degli enti religiosi, nonché le 
	modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli.
	Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono 
	nella cat. 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di 
	quattro giornate nell’arco dell’anno civile, e per un 
	quantitativo complessivamente non superiore a 100 
	tonnellate, imballaggi metallici (Cer 15.01.04),
	metalli (Cer 20.01.40) e rifiuti ingombranti 
	(limitatamente a quelli in metallo, Cer 20.03.07), dei quali risultino 
	proprietari.
	L'iscrizione avviene mediante la presentazione di una
	comunicazione alla Sezione competente, redatta secondo il 
	modello dell’Allegato A, con la quale si deve 
	attestare:
	
		- la sede dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso;
 
		- il possesso dei requisiti cui all'articolo 10 del Dm 120/2014;
 
		- i rifiuti che si intende trasportare;
 
		- il pagamento del diritto di segreteria.
 
	
	Per quanto attiene, invece, l’iscrizione temporanea dei
	veicoli concessi in uso, l'associazione di volontariato 
	(ente religioso) dovrà presentare domanda di variazione dell’iscrizione 
	riguardante la dotazione dei veicoli, dei quali dovranno attestare 
	l’idoneità al trasporto dei rifiuti, secondo il modello dell’Allegato 
	B alla Delibera, almeno dieci giorni prima dell’evento
	organizzato, dando prova dell’intesa con i Comuni territorialmente 
	competenti.
	Ls Sezione regionale (provinciale) dell'Albo rilascerà la ricevuta di 
	accettazione e inserirà tali veicoli nell’iscrizione per
	tutta la durata dell’evento e, al solo fine del 
	conferimento dei rifiuti all’impianto, per il giorno successivo, 
	dopodiché saranno cancellati dall'iscrizione e rientreranno 
	automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente.
	
	06-09-2018
	Albo Gestori Ambientali, delibere su trasporto rifiuti di metalli ferrosi 
	e non ferrosi
	12-02-2018
	Raccolta e trasporto rifiuti ferrosi e non, in Gazzetta decreto di 
	semplificazione