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News / Nazionali / Rifiuti

25-05-2016

Sistri, pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24-5-2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in vigore dal prossimo 8 giugno 2016.

Il provvedimento, recante "disposizioni relative al funzionamento e all’ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti", entra in vigore l'8 giugno 2016 con contestuale abrogazione del precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52.

Con successivi decreti saranno definite sia le procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI e per l’inserimento e la trasmissione dei dati, sia la revisione dell’entità dei contributi (stabiliti in misura ridotta) a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria.

Inoltre, viene rimessa alla società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori. Sino all’approvazione di tali procedure operative si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI.

In particolare, il decreto, composto da 24 articoli e 2 Allegati, è suddiviso in 7 Titoli:

  • Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-5) - l’art. 4, comma 1 individua i soggetti tenuti all’iscrizione al SISTRI (sono quelli indicati dall’art. 188-ter, D.lgs. n. 152/2006), mentre il comma 2 specifica ulteriormente i soggetti obbligati ai sensi del primo comma (es. nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori).
  • Titolo II OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI (artt. 6-11) - descrive gli obblighi derivanti dall’applicazione del SISTRI, quali le procedure di adesione e il contributo di iscrizione.
  • Titolo III PROCEDURE SPECIALI  (artt. 12-15) - prevede disposizioni speciali riguardanti le procedure di emergenza, la gestione di speciali categorie di rifiuti, i trasportatori e gli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani.
  • Titolo IV DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI (artt. 16-18) - in merito all’attestazione dell’assolvimento degli obblighi del produttore di rifiuti, l’art. 16 stabilisce che al produttore dei rifiuti è trasmessa una comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento. Nel caso di mancata comunicazione entro 30 gg. dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore deve comunicarlo immediatamente per posta elettronica al SISTRI e alla Provincia, ai fini del completo assolvimento degli obblighi.
  • Titolo V MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE (artt. 19-20) - sono previste modalità operative semplificate, quali la delega alla gestione operativa per i soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti.
  • Titolo VI CATASTO DEI RIFIUTI (artt. 21-22) - gli articoli riguardano il Catasto dei rifiuti, la cui tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto ministeriale.
  • Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI (artt. 23-24) - prevede tra l'altro l'abrogazione del precedente decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

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