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25-05-2016
Sistri, pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24-5-2016 è
stato pubblicato il
decreto del Ministero dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78
"Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e
ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione
dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152", in vigore dal prossimo 8 giugno 2016.
Il provvedimento, recante "disposizioni relative al funzionamento
e all’ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti",
entra in vigore l'8 giugno 2016 con contestuale
abrogazione del precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52.
Con successivi decreti saranno definite sia le
procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI e per
l’inserimento e la trasmissione dei dati, sia la revisione dell’entità
dei contributi (stabiliti in misura ridotta) a carico dei soggetti che
aderiscono al SISTRI su base volontaria.
Inoltre, viene
rimessa alla società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI
la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica descrittiva, i
manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori. Sino
all’approvazione di tali procedure operative si
applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese
disponibili nel sito SISTRI.
In particolare, il decreto, composto da 24 articoli e 2 Allegati, è suddiviso in 7
Titoli:
- Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-5) - l’art.
4, comma 1 individua i soggetti tenuti all’iscrizione al SISTRI (sono
quelli indicati dall’art. 188-ter, D.lgs. n. 152/2006), mentre il comma
2 specifica ulteriormente i soggetti obbligati ai sensi del primo comma
(es. nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e
gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti
iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se
iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come
produttori).
- Titolo II OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI
(artt. 6-11) - descrive gli obblighi derivanti
dall’applicazione del SISTRI, quali le procedure di adesione e il
contributo di iscrizione.
- Titolo III PROCEDURE SPECIALI
(artt. 12-15) - prevede disposizioni speciali riguardanti le procedure
di emergenza, la gestione di speciali categorie di rifiuti, i
trasportatori e gli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti
urbani.
- Titolo IV DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI (artt. 16-18)
- in merito all’attestazione dell’assolvimento
degli obblighi del produttore di rifiuti, l’art. 16 stabilisce che al
produttore dei rifiuti è trasmessa una comunicazione di accettazione dei
rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento. Nel caso di
mancata comunicazione entro 30 gg. dal conferimento dei rifiuti al
trasportatore, il produttore deve comunicarlo immediatamente per posta
elettronica al SISTRI e alla Provincia, ai fini del completo
assolvimento degli obblighi.
- Titolo V MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE (artt.
19-20) - sono previste modalità operative
semplificate, quali la delega alla gestione operativa per i soggetti
produttori e trasportatori di propri rifiuti.
- Titolo VI CATASTO DEI RIFIUTI (artt. 21-22) -
gli articoli riguardano il Catasto dei rifiuti, la cui tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la
trasmissione degli stessi sono definiti con decreto ministeriale.
- Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
(artt. 23-24) - prevede tra l'altro l'abrogazione del
precedente decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
20-05-2016
Tar Lazio - Sistri,
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