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20-05-2016
Tar Lazio - Sistri, inammissibile il ricorso della Selex
Il Tar Lazio, con sentenza n. 5569 dell'11 maggio 2016,
ha ritenuto inammissibile il ricorso della SELEX contro il Ministero
dell’Ambiente e CONSIP per carenza d’interesse, in relazione al
bando di gara con cui quest’ultima ha indetto la procedura per il nuovo
affidamento in concessione del SISTRI.
La SELEX ha impugnato, per l’annullamento, il bando con cui CONSIP
spa, in data 26 giugno 2015, ha indetto, come previsto dall’art. 11
comma 9-bis del decreto legge n. 101 del 2013, la procedura ristretta
per l’affidamento in concessione del SISTRI, nella parte
in cui non sarebbe stato subordinato il passaggio del sistema
informatico alla corresponsione in favore della società ricorrente di un
importo pari al valore dell’infrastruttura non ancora recuperato.
Secondo il Tar, l’azione proposta dalla ricorrente SELEX, sebbene abbia
ad oggetto l’impugnazione di un atto amministrativo come il bando di gara
CONSIP, “non contiene specifiche censure contro il suo contenuto ovvero
contro la procedura stessa … bensì costituisce il pretesto per introdurre,
in questa sede, questioni interpretative che riguardano il contratto
stipulato a suo tempo con il Ministero resistente relativamente all’assetto
economico del rapporto ed al trasferimento della titolarità
dell’infrastruttura informatica una volta scaduto il contratto stesso”.
La procedura selettiva indetta da CONSIP, infatti, non contiene clausole
che dispongono, in via diretta, dell’infrastruttura informatica realizzata
dalla società ricorrente, ma si limita a prevedere due opzioni alternative,
l’una che prevede la presa in carico da parte del nuovo gestore del sistema
sviluppato da Selex spa e l’altra che prescinde da tale passaggio con
conferimento dell’incarico al concessionario entrante di realizzare un nuovo
sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e lo stesso bando di gara
prevede, altresì, che la scelta sull’opzione da preferire sarà effettuata
dal Ministero resistente all’atto della stipula del contratto con il nuovo
concessionario.
Pertanto, la lesione lamentata dalla
ricorrente si rivela, allo stato, non ancora attuale né concreta
in quanto il Ministero resistente, a fronte di una contestazione
(formalizzata in un contenzioso) sulla titolarità dell’infrastruttura di che
trattasi, non potrà disporre a suo piacimento dell’attuale sistema in
assenza di un intervento chiarificatore da parte degli organi a ciò preposti
e, nello specifico, attivati dalla ricorrente.
Peraltro, argomenta il Tar, nel caso SELEX avesse voluto introdurre un’azione avente
ad oggetto la corretta interpretazione delle clausole contrattuali
riguardanti il
rapporto convenzionale stipulato nel 2009, nonché la questione della
titolarità dell’infrastruttura, non potrebbe che dichiararsi il
difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo posto che il petitum
sostanziale della controversia verte su diritti soggettivi nascenti dal
contratto di concessione ed attinenti ad aspetti puramente patrimoniali del
rapporto convenzionale. Infatti, le controversie in tema
di concessioni di servizi, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi
per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di
affidamento del servizio stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario.