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	20-05-2016
	Tar Lazio - Sistri, inammissibile il ricorso della Selex 
	Il Tar Lazio, con sentenza n. 5569 dell'11 maggio 2016, 
	ha ritenuto inammissibile il ricorso della SELEX contro il Ministero 
	dell’Ambiente e CONSIP per carenza d’interesse, in relazione al 
	bando di gara con cui quest’ultima ha indetto la procedura per il nuovo 
	affidamento in concessione del SISTRI.
		La SELEX ha impugnato, per l’annullamento, il bando con cui CONSIP 
		spa, in data 26 giugno 2015, ha indetto, come previsto dall’art. 11 
		comma 9-bis del decreto legge n. 101 del 2013, la procedura ristretta 
		per l’affidamento in concessione del SISTRI, nella parte 
		in cui non sarebbe stato subordinato il passaggio del sistema 
		informatico alla corresponsione in favore della società ricorrente di un 
		importo pari al valore dell’infrastruttura non ancora recuperato.
	Secondo il Tar, l’azione proposta dalla ricorrente SELEX, sebbene abbia 
	ad oggetto l’impugnazione di un atto amministrativo come il bando di gara 
	CONSIP, “non contiene specifiche censure contro il suo contenuto ovvero 
	contro la procedura stessa … bensì costituisce il pretesto per introdurre, 
	in questa sede, questioni interpretative che riguardano il contratto 
	stipulato a suo tempo con il Ministero resistente relativamente all’assetto 
	economico del rapporto ed al trasferimento della titolarità 
	dell’infrastruttura informatica una volta scaduto il contratto stesso”.
		La procedura selettiva indetta da CONSIP, infatti, non contiene clausole 
	che dispongono, in via diretta, dell’infrastruttura informatica realizzata 
	dalla società ricorrente, ma si limita a prevedere due opzioni alternative, 
	l’una che prevede la presa in carico da parte del nuovo gestore del sistema 
	sviluppato da Selex spa e l’altra che prescinde da tale passaggio con 
	conferimento dell’incarico al concessionario entrante di realizzare un nuovo 
	sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e lo stesso bando di gara 
	prevede, altresì, che la scelta sull’opzione da preferire sarà effettuata 
	dal Ministero resistente all’atto della stipula del contratto con il nuovo 
	concessionario.
		Pertanto, la lesione lamentata dalla 
	ricorrente si rivela, allo stato, non ancora attuale né concreta 
	in quanto il Ministero resistente, a fronte di una contestazione 
	(formalizzata in un contenzioso) sulla titolarità dell’infrastruttura di che 
	trattasi, non potrà disporre a suo piacimento dell’attuale sistema in 
	assenza di un intervento chiarificatore da parte degli organi a ciò preposti 
	e, nello specifico, attivati dalla ricorrente.
	Peraltro, argomenta il Tar, nel caso SELEX avesse voluto introdurre un’azione avente 
	ad oggetto la corretta interpretazione delle clausole contrattuali 
	riguardanti il 
	rapporto convenzionale stipulato nel 2009, nonché la questione della 
	titolarità dell’infrastruttura, non potrebbe che dichiararsi il 
	difetto di 
	giurisdizione del giudice amministrativo posto che il petitum 
	sostanziale della controversia verte su diritti soggettivi nascenti dal 
	contratto di concessione ed attinenti ad aspetti puramente patrimoniali del 
	rapporto convenzionale. Infatti, le controversie in tema 
	di concessioni di servizi, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi 
	per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di 
	affidamento del servizio stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice 
	ordinario.