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	12-06-2015
	Albo gestori ambientali, regolamento controlli veridicità 
	autocertificazioni
	Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Delibera 
	n. 1 del 22 aprile 2015, ha approvato il "Regolamento per lo 
	svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
	sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto 
	del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini 
	dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali".
	La deliberazione, che  entrerà in vigore 
	dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo 
	comunicato, determina appunto le modalità di svolgimento dei 
	controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 (recante 
	disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
	amministrativa) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
	certificazione e di atto di notorietà rese ai fini dell’iscrizione all’Albo. 
	Tali norme sono adottate, in fase sperimentale, per un
	anno dalla loro entrata in vigore.
	Le disposizioni regolamentari, che sono contenute nell’Allegato A alla 
	Delibera, sono volte a garantire la massima efficacia 
	dell’azione amministrativa e la repressione di eventuale 
	abusi. A tal fine, ogni Sezione regionale è tenuta ad effettuare controlli a 
	campione in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle domande 
	di iscrizione presentate, con cadenza almeno trimestrale e 
	mediante estrazione casuale elaborata informaticamente. 
	I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
	certificazioni di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati 
	tramite consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione 
	certificante, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della 
	corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione 
	certificante. 
	Il responsabile del procedimento potrà inoltre, nei casi di dichiarazioni 
	sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 
	445/2000, rivolgersi all’interessato per chiedere la produzione di documenti 
	originali, oppure effettuare controlli tramite i competenti organi della 
	pubblica amministrazione. 
	Dai controlli effettuati si possono riscontrare:
	
		- irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non 
		costituenti falsità e, in tale caso, il responsabile del procedimento è 
		tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni 
		entro dieci giorni. Qualora questi ultimi non provvedano, la Sezione 
		Regionale adotterà gli atti ed i relativi provvedimenti di competenza.
		
 
		- dati non veritieri e, in tale caso, la Sezione 
		Regionale emanerà un provvedimento di decadenza degli interessati dai 
		benefici eventualmente ottenuti, nonché ogni altro provvedimento 
		necessario all’applicazione dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, contenente 
		“Norme penali” inerenti fattispecie di atti falsi. 
 
	
	
	08-07-2015
	
	Albo Gestori Ambientali, in vigore delibera su controlli autocertificazioni