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12-06-2015

Albo gestori ambientali, regolamento controlli veridicità autocertificazioni

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Delibera n. 1 del 22 aprile 2015, ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali".

La deliberazione, che  entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato, determina appunto le modalità di svolgimento dei controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 (recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai fini dell’iscrizione all’Albo. Tali norme sono adottate, in fase sperimentale, per un anno dalla loro entrata in vigore.

Le disposizioni regolamentari, che sono contenute nell’Allegato A alla Delibera, sono volte a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuale abusi. A tal fine, ogni Sezione regionale è tenuta ad effettuare controlli a campione in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle domande di iscrizione presentate, con cadenza almeno trimestrale e mediante estrazione casuale elaborata informaticamente.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati tramite consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante.

Il responsabile del procedimento potrà inoltre, nei casi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, rivolgersi all’interessato per chiedere la produzione di documenti originali, oppure effettuare controlli tramite i competenti organi della pubblica amministrazione.

Dai controlli effettuati si possono riscontrare:

  • irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità e, in tale caso, il responsabile del procedimento è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro dieci giorni. Qualora questi ultimi non provvedano, la Sezione Regionale adotterà gli atti ed i relativi provvedimenti di competenza.
  • dati non veritieri e, in tale caso, la Sezione Regionale emanerà un provvedimento di decadenza degli interessati dai benefici eventualmente ottenuti, nonché ogni altro provvedimento necessario all’applicazione dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, contenente “Norme penali” inerenti fattispecie di atti falsi.

08-07-2015 Albo Gestori Ambientali, in vigore delibera su controlli autocertificazioni

 


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