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12-06-2015
Albo gestori ambientali, regolamento controlli veridicità
autocertificazioni
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Delibera
n. 1 del 22 aprile 2015, ha approvato il "Regolamento per lo
svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali".
La deliberazione, che entrerà in vigore
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo
comunicato, determina appunto le modalità di svolgimento dei
controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 (recante
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà rese ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Tali norme sono adottate, in fase sperimentale, per un
anno dalla loro entrata in vigore.
Le disposizioni regolamentari, che sono contenute nell’Allegato A alla
Delibera, sono volte a garantire la massima efficacia
dell’azione amministrativa e la repressione di eventuale
abusi. A tal fine, ogni Sezione regionale è tenuta ad effettuare controlli a
campione in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle domande
di iscrizione presentate, con cadenza almeno trimestrale e
mediante estrazione casuale elaborata informaticamente.
I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati
tramite consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione
certificante, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione
certificante.
Il responsabile del procedimento potrà inoltre, nei casi di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.
445/2000, rivolgersi all’interessato per chiedere la produzione di documenti
originali, oppure effettuare controlli tramite i competenti organi della
pubblica amministrazione.
Dai controlli effettuati si possono riscontrare:
- irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non
costituenti falsità e, in tale caso, il responsabile del procedimento è
tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni
entro dieci giorni. Qualora questi ultimi non provvedano, la Sezione
Regionale adotterà gli atti ed i relativi provvedimenti di competenza.
- dati non veritieri e, in tale caso, la Sezione
Regionale emanerà un provvedimento di decadenza degli interessati dai
benefici eventualmente ottenuti, nonché ogni altro provvedimento
necessario all’applicazione dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, contenente
“Norme penali” inerenti fattispecie di atti falsi.
08-07-2015
Albo Gestori Ambientali, in vigore delibera su controlli autocertificazioni