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02-11-2015
Albo Gestori Ambientali, integrazione delibera 2/2015 su criteri
accorpamento iscrizione categoria 4 e 5
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la
Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015, ha integrato la
deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 sui criteri per
l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, D.M. 120/2014 (Regolamento Albo)
con due fattispecie che non sono state ricomprese nei criteri stabiliti
nella stessa.
Nella precedente deliberazione dell’Albo, che prevede
l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate condizioni, non
venivano infatti riportate tutte le fattispecie interessate.
In particolare:
- Iscrizioni nella categoria 5 - integrato l’articolo
1, comma 2 e prevista la possibilità, per le imprese munite di veicoli
immatricolati ad uso proprio di trasportare anche i propri
rifiuti non pericolosi, oltre ai rifiuti speciali pericolosi di
cui l’impresa stessa risulti essere produttore iniziale o nuovo
produttore;
- Iscrizioni nella categoria 4 - integrato l’articolo
2, comma 1, con la lett. c e prevista la possibilità, per le imprese
munite di veicoli immatricolati per conto di terzi di poter effettuare
il trasporto anche dei rifiuti dei quali fa commercio,
o che richiede per trasporti funzionali agli impianti che costituiscono
la sua attività economica prevalente.
Aggiornamento: Il comunicato del Ministero
dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla
G.U. n. 292 del 16/12/2015
15-10-2015
Albo Gestori Ambientali, delibera su criteri accorpamento categorie di
iscrizione