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	02-11-2015
	Albo Gestori Ambientali, integrazione delibera 2/2015 su criteri 
	accorpamento iscrizione categoria 4 e 5
	Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la 
	Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015, ha integrato la 
	deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 sui criteri per 
	l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, D.M. 120/2014 (Regolamento Albo) 
	con due fattispecie che non sono state ricomprese nei criteri stabiliti 
	nella stessa.
	Nella precedente deliberazione dell’Albo, che prevede 
	l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate condizioni, non 
	venivano infatti riportate tutte le fattispecie interessate. 
	In particolare:
		
			- Iscrizioni nella categoria 5 - integrato l’articolo 
		1, comma 2 e prevista la possibilità, per le imprese munite di veicoli 
		immatricolati ad uso proprio di trasportare anche i propri 
		rifiuti non pericolosi, oltre ai rifiuti speciali pericolosi di 
		cui l’impresa stessa risulti essere produttore iniziale o nuovo 
		produttore;
 
			- Iscrizioni nella categoria 4 - integrato l’articolo 
		2, comma 1, con la lett. c e prevista la possibilità, per le imprese 
		munite di veicoli immatricolati per conto di terzi di poter effettuare 
		il trasporto anche dei rifiuti dei quali fa commercio, 
		o che richiede per trasporti funzionali agli impianti che costituiscono 
		la sua attività economica prevalente.
 
		
		Aggiornamento: Il comunicato del Ministero 
		dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla 
		G.U. n. 292 del 16/12/2015 
	
	15-10-2015
		Albo Gestori Ambientali, delibera su criteri accorpamento categorie di 
	iscrizione