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News / Nazionali / Rifiuti

15-10-2015

Albo Gestori Ambientali, delibera su criteri accorpamento categorie di iscrizione

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, ha stabilito i criteri per l’applicazione dell’art. 8, comma 2, D.M. 120/2014 (Regolamento Albo), che prevede l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate condizioni.

Il citato comma prevede che le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 comma 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Nel dettaglio, la Deliberazione prevede:

Iscrizioni categoria 5

L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi in categoria 5 può essere iscritta per trasportare anche:

  • rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dei quali risulti essere nuovo produttore di categoria 4 o produttore iniziale di categoria 2-bis;
  • rifiuti speciali pericolosi e non dei quali l’impresa faccia commercio o che richieda per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti “che costituiscono la sua attività economicamente prevalente”;
  • RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti, a determinate condizioni.

Iscrizioni categoria 4

L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi in categoria 4 può essere iscritta per trasportare anche:

  • I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
  • i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a determinate condizioni.

Inoltre, la delibera considera le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio.

Gli Allegati A e B contengono infine la relativa modulistica.

Aggiornamento: Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla G.U. n. 292 del 16/12/2015


02-11-2015 Albo Gestori Ambientali, integrazione delibera 2/2015 su criteri accorpamento iscrizione categoria 4 e 5

 


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