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15-10-2015
Albo Gestori Ambientali, delibera su criteri accorpamento categorie di
iscrizione
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con
Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, ha stabilito i criteri per
l’applicazione dell’art. 8, comma 2, D.M. 120/2014 (Regolamento Albo), che
prevede l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate
condizioni.
Il citato comma prevede che le
imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di
rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere
anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212
comma 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di
ulteriori iscrizioni, se lo svolgimento di queste ultime attività non
comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei
rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Nel dettaglio, la Deliberazione prevede:
Iscrizioni categoria 5
L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto
terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi
in categoria 5 può essere iscritta per trasportare anche:
- rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dei quali
risulti essere nuovo produttore di categoria 4 o produttore iniziale di
categoria 2-bis;
- rifiuti speciali pericolosi e non dei quali l’impresa faccia
commercio o che richieda per trasporti funzionali all’impianto o agli
impianti “che costituiscono la sua attività economicamente prevalente”;
- RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte
in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
nei limiti, a determinate condizioni.
Iscrizioni categoria 4
L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto
terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi
in categoria 4 può essere iscritta per trasportare anche:
- I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali
pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti
essere produttore iniziale;
- i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto
svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, a determinate condizioni.
Inoltre, la delibera considera le imprese munite di veicoli
immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio.
Gli Allegati A e B contengono infine la relativa
modulistica.
Aggiornamento: Il comunicato del Ministero
dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla
G.U. n. 292 del 16/12/2015
02-11-2015
Albo Gestori Ambientali, integrazione delibera 2/2015 su criteri
accorpamento iscrizione categoria 4 e 5