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14-01-2015

AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

Sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'ambiente di approvazione del Decreto 13 novembre 2014, n. 272 recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la tempistica e i contenuti minimi della relazione di riferimento, da presentare all'Autorità competente dai gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ovvero per la raccolta di "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita"…

La relazione di riferimento deve essere presentata in sede di presentazione o rinnovo della domanda di AIA se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006.

Sono tenuti alla presentazione della relazione di riferimento:

  • i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale, di cui all'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;
  • i gestori di attività elencate nell'Allegato VIII (soggetti ad AIA regionale), parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che, in seguito all'effettuazione della procedura di cui all'Allegato 1 del decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione.

In merito alla tempistica, il decreto prevede:

  • che i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale presentino all'autorità competente la relazione di riferimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto 272/2014;
  • per gli stessi gestori, un termine abbreviato per la comunicazione all'autorità competente degli esiti della procedura di assoggettabilità alla Relazione di riferimento, che deve essere presentata entro 3 mesi. In tale caso, peraltro, il campo di applicazione non risulta particolarmente chiaro, in quanto i gestori di impianti già in possesso di AIA statale (eventuali calendari regionali dovrebbero essere fissati a tale livello) sono già soggetti all’obbligo di presentare la Relazione di riferimento e, quindi, tale termine dovrebbe essere riferito agli impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale, esclusi dall'obbligo della relazione.

Nel caso invece di impianti non ancora in possesso dell'AIA all'entrata in vigore del decreto, la domanda di autorizzazione ex art. 29-ter, D.lgs. 152/2006 deve contenere la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura, così come nel caso di istanze di AIA prospettanti modifiche rilevanti ai fini degli obblighi connessi alla relazione di riferimento.

Aggiornamento: Il Tar Lazio, con la sentenza 11452/2017, ha annullato il Dm 272/2014 perché emanato con un procedimento non corretto in violazione della legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo. L'art. 17 prevede appunto che i regolamenti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.


24-11-2014 AIA, decreto su istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

 


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