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14-01-2015
AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti
Sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il
Comunicato del Ministero dell'ambiente di approvazione del
Decreto
13 novembre 2014, n. 272 recante "le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del
D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la
tempistica e i contenuti minimi della
relazione di riferimento, da presentare all'Autorità competente dai
gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA), ovvero per la raccolta di "informazioni
sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento
alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di
effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento
della cessazione definitiva delle attivita"…
La relazione di riferimento deve essere presentata in
sede di presentazione o rinnovo della domanda di AIA se l'attività
comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex
articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006.
Sono tenuti alla presentazione della relazione di
riferimento:
- i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale
statale, di cui all'allegato XII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione
di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri
impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate
esclusivamente a gas naturale;
- i gestori di attività elencate nell'Allegato VIII
(soggetti ad AIA regionale), parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra
cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che,
in seguito all'effettuazione della procedura di cui all'Allegato 1 del
decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell'obbligo di
presentare la relazione.
In merito alla tempistica, il decreto prevede:
- che i gestori in possesso di autorizzazione
integrata ambientale statale presentino all'autorità
competente la relazione di riferimento entro 12 mesi
dall'entrata in vigore del decreto 272/2014;
- per gli stessi gestori, un termine abbreviato per la comunicazione all'autorità competente degli
esiti della procedura di assoggettabilità alla Relazione di riferimento, che
deve essere presentata entro 3 mesi. In tale caso, peraltro, il campo di
applicazione non risulta particolarmente chiaro, in quanto i gestori
di impianti già in possesso di AIA statale (eventuali calendari
regionali dovrebbero essere fissati a tale livello) sono già
soggetti all’obbligo di presentare la Relazione di riferimento e,
quindi, tale termine dovrebbe essere
riferito agli impianti di combustione di potenza termica di
almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale, esclusi
dall'obbligo della relazione.
Nel caso invece di impianti non
ancora in possesso dell'AIA all'entrata in vigore del decreto, la domanda
di autorizzazione ex art. 29-ter, D.lgs. 152/2006 deve contenere la relazione
di riferimento o gli esiti negativi della procedura, così come nel caso di
istanze di AIA prospettanti modifiche rilevanti ai fini
degli obblighi connessi alla relazione di riferimento.
Aggiornamento: Il Tar Lazio, con la
sentenza 11452/2017, ha annullato il Dm 272/2014 perché emanato con un
procedimento non corretto in violazione della legge n. 400/1988 sulla
disciplina dell'attività di Governo. L'art. 17 prevede appunto che i
regolamenti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
24-11-2014
AIA, decreto su istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti