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	14-01-2015
	AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti
	Sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il 
	Comunicato del Ministero dell'ambiente di approvazione del 
	Decreto 
	13 novembre 2014, n. 272 recante "le modalità per la redazione della 
	relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), 
	del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
	Il decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del 
	D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la 
	tempistica e i contenuti minimi della 
	relazione di riferimento, da presentare all'Autorità competente dai
	gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata 
	ambientale (AIA), ovvero per la raccolta di "informazioni 
	sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento 
	alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di 
	effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento 
	della cessazione definitiva delle attivita"…
	La relazione di riferimento deve essere presentata in 
	sede di presentazione o rinnovo della domanda di AIA se l'attività 
	comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex 
	articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006. 
	Sono tenuti alla presentazione della relazione di 
	riferimento:
	
		- i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale 
		statale, di cui all'allegato XII alla parte seconda del 
		decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione 
		di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri 
		impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate 
		esclusivamente a gas naturale;
 
		- i gestori di attività elencate nell'Allegato VIII 
		(soggetti ad AIA regionale), parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra 
		cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che, 
		in seguito all'effettuazione della procedura di cui all'Allegato 1 del 
		decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell'obbligo di 
		presentare la relazione.
 
	
	In merito alla tempistica, il decreto prevede:
		
			- che i gestori in possesso di autorizzazione 
			integrata ambientale statale presentino all'autorità 
	competente la relazione di riferimento entro 12 mesi 
			dall'entrata in vigore del decreto 272/2014;
 
			- per gli stessi gestori, un termine abbreviato per la comunicazione all'autorità competente degli 
	esiti della procedura di assoggettabilità alla Relazione di riferimento, che 
			deve essere presentata entro 3 mesi. In tale caso, peraltro, il campo di 
			applicazione non risulta particolarmente chiaro, in quanto i gestori 
			di impianti già in possesso di AIA statale (eventuali calendari 
			regionali dovrebbero essere fissati a tale livello) sono già 
			soggetti all’obbligo di presentare la Relazione di riferimento e, 
			quindi, tale termine dovrebbe essere 
			riferito agli impianti di combustione di potenza termica di 
			almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale, esclusi 
			dall'obbligo della relazione. 
 
		
		Nel caso invece di impianti non 
	ancora in possesso dell'AIA all'entrata in vigore del decreto, la domanda 
		di autorizzazione ex art. 29-ter, D.lgs. 152/2006 deve contenere la relazione 
	di riferimento o gli esiti negativi della procedura, così come nel caso di 
		istanze di AIA prospettanti modifiche rilevanti ai fini 
		degli obblighi connessi alla relazione di riferimento.
		Aggiornamento: Il Tar Lazio, con la 
		sentenza 11452/2017, ha annullato il Dm 272/2014 perché emanato con un 
		procedimento non corretto in violazione della legge n. 400/1988 sulla 
		disciplina dell'attività di Governo. L'art. 17 prevede appunto che i 
		regolamenti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, 
		sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
		pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
		
		24-11-2014
		
		AIA, decreto su istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti