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24-11-2014

AIA, decreto su istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

Il Ministro dell'ambiente ha firmato il 13 novembre 2014 il Decreto n. 272 recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la tempistica e i contenuti minimi della relazione di riferimento da presentare all'Autorità competente dai gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La relazione di riferimento deve essere presentata in sede di presentazione o rinnovo della domanda  di AIA se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006.

Sono tenuti alla presentazione della relazione di riferimento:

  • i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale, di cui all'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;
  • i gestori di attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che, in seguito all'effettuazione della procedura di cui all'Allegato 1 del decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione.

I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale devono presentare all'autorità competente la relazione di riferimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto 272/2014, mentre la comunicazione all'autorità competente degli esiti della procedura citata entro 3 mesi. Per gli impianti non ancora in possesso dell'AIA, la domanda deve contenere la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura.

Aggiornamento: Il Tar Lazio, con la sentenza 11452/2017, ha annullato il Dm 272/2014 perché emanato con un procedimento non corretto in violazione della legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo. L'art. 17 prevede appunto che i regolamenti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.


14-01-2015 AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

 


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