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24-11-2014
AIA, decreto su istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti
Il Ministro dell'ambiente ha firmato il 13 novembre 2014 il
Decreto n. 272 recante "le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del
D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la
tempistica e i contenuti minimi della
relazione di riferimento da presentare all'Autorità competente dai
gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA).
La relazione di riferimento deve essere presentata in
sede di presentazione o rinnovo della domanda di AIA se l'attività
comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex
articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006.
Sono tenuti alla presentazione della relazione di
riferimento:
- i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale
statale, di cui all'allegato XII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione
di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri
impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate
esclusivamente a gas naturale;
- i gestori di attività elencate nell'Allegato VIII
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra
cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che,
in seguito all'effettuazione della procedura di cui all'Allegato 1 del
decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell'obbligo di
presentare la relazione.
I gestori in possesso di autorizzazione integrata
ambientale statale devono presentare all'autorità
competente la relazione di riferimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del decreto 272/2014, mentre la comunicazione all'autorità competente degli
esiti della procedura citata entro 3 mesi. Per gli impianti non
ancora in possesso dell'AIA, la domanda deve contenere la relazione
di riferimento o gli esiti negativi della procedura.
Aggiornamento: Il Tar Lazio, con la
sentenza 11452/2017, ha annullato il Dm 272/2014 perché emanato con un
procedimento non corretto in violazione della legge n. 400/1988 sulla
disciplina dell'attività di Governo. L'art. 17 prevede appunto che i
regolamenti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
14-01-2015
AIA,
pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti