contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

17-02-2014

Rifiuti assimilati agli urbani, chiarimenti Ministero ambiente sul regime tariffario comunale

Il Ministero dell'Ambiente con la circolare n. 1 del 13 febbraio 2014 fornisce chiarimenti sul Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il Ministero è intervenuto in quanto nella Legge di Stabilità n. 147/2013 sono state approvate più disposizioni in tema di regime tariffario dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che appaiono tra di loro contraddittorie, ossia il comma 649 seconda parte e il comma 669 dell'articolo 1 della Legge.

Il comma 649 indica: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero".
Il comma 661 dispone che "II tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".

Il Ministero spiega che la seconda parte del comma 649 dell'art. 1 è stata inserita nell'articolato in Parlamento, in sede di modifica del testo del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri, mentre il comma 661 vi è semplicemente rimasto sin dall'inizio.

Pertanto, secondo il Ministero dell'Ambiente "nell'evidenza del difetto di coordinamento esistente fra le due disposizioni - sia la seconda norma a risultare non coordinata (rectius, non resa conforme) rispetto alla prima, sopravvenuta, e non viceversa".

In base al principio di ragionevolezza si deve dunque dare la precedenza al disposto dell'art. 1, comma 649 seconda parte, sino ad un chiarimento normativo prossimo, anche allo scopo di prevenire un prevedibile contenzioso a scapito di operatori e aziende, con possibile, e indesiderata, maggiorazione di oneri per spese e interessi.

Sempre secondo il Ministero dell'Ambiente, appare chiaro che se, ai sensi dell'art. 1, comma 649, seconda parte, "Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero", potrebbe risultare improvvido espropriare le amministrazioni territoriali del potere e della responsabilità di conciliare, con soluzioni quantificatorie adattate alla specificità dei singoli casi, l'intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti, per un verso, con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti, per altro verso.


13-03-2014 TARI, nuove disposizioni sulla tariffa rifiuti nel decreto Enti locali

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it