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11-12-2013
Rifiuti - delitto di combustione illecita, in Gazzetta il decreto legge
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 è stato pubblicato
il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante "Disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate".
Il decreto legge, tra l'altro, inserisce l'articolo 256-bis al D.lgs.
152/2006 ed introduce espressamente il delitto di "Combustione illecita
di rifiuti" punendo, quindi, più severamente la condotta
di "chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera
incontrollata in aree non autorizzate" (condotta ad oggi punita più
blandamente come contravvenzione per smaltimento illecito dei rifiuti, ex
art. 256 D.lgs. 152/2006). La condotta comprende anche chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
La fattispecie penale suddetta è punita con la reclusione
da due a cinque anni, che diventa da tre a sei anni nel caso in cui sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi.
La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in
territori dichiarati (anche nei cinque anni precedenti) in stato di
"emergenza rifiuti" (come la cosiddetta "Terra dei fuochi" in Campania).
E' aumentata inoltre di un terzo se il reato è commesso nell'ambito
dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività
organizzata.
Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato
è confiscato, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato
che provi che l'uso del bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di
un proprio comportamento negligente.
Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2,
lettera e), D.lgs. 152/2006) si applicano invece le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 255, D.lgs. 152/2006 per
l’abbandono di rifiuti.
10-02-2014
Combustione rifiuti, in Gazzetta la legge di conversione del Dl 136/2013