contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

11-12-2013

Rifiuti - delitto di combustione illecita, in Gazzetta il decreto legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 è stato pubblicato il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".

Il decreto legge, tra l'altro, inserisce l'articolo 256-bis al D.lgs. 152/2006 ed introduce espressamente il delitto di "Combustione illecita di rifiuti" punendo, quindi, più severamente la condotta  di "chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate" (condotta ad oggi punita più blandamente come contravvenzione per smaltimento illecito dei rifiuti, ex art. 256 D.lgs. 152/2006). La condotta comprende anche chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.

La fattispecie penale suddetta è punita con la reclusione da due a cinque anni, che diventa da tre a sei anni nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi.

La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati (anche nei cinque anni precedenti) in stato di "emergenza rifiuti" (come la cosiddetta "Terra dei fuochi" in Campania). E' aumentata inoltre di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato che provi che l'uso del bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente.

Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006) si applicano invece le sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, D.lgs. 152/2006 per l’abbandono di rifiuti.


10-02-2014 Combustione rifiuti, in Gazzetta la legge di conversione del Dl 136/2013



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it