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06-06-2013
Prestazione energetica in edilizia, recepita la direttiva 2010/31/Ue
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il
decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale”.
Il decreto, in vigore dal 6 giugno 2013, recepisce la
direttiva 2010/31/Ue con quasi un anno di ritardo (andava recepita entro il
9 luglio 2012) apportando diverse modifiche al Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” al fine di
adeguarlo alla direttiva europea.
Il decreto legge ha l’obiettivo di:
- promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici;
- sostenere la diversificazione energetica;
- promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo
sviluppo tecnologico;
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale.
Tra le principali modifiche e novità che riguardano il
D.Lgs 192/2005:
- viene adottata a livello nazionale una metodologia di
calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga
conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
- vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica
in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I
requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici
nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti
ogni 5 anni;
- nasce la definizione di "edifici a energia quasi zero"
e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite
l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo
in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di
miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova
costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di
queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal
31 dicembre 2018.
Il decreto dispone anche in merito agli incentivi fiscali
per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico e, in
particolare, si prevede:
- la proroga, fino al 31 12 2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel
decreto legge (50 per cento, dall’ordinario 36 per cento, per spese di
ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore
a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario).
- tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di
10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);
- le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione
relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli
edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett.
i) del Testo unico delle imposte sui redditi;
- la detrazione dai redditi IRES/ IRPEF delle spese per interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici aumenta dal 55%
al 65%. Restano esclusi le pompe di calore e gli impianti geotermici e
gli scaldabagno a pompa di calore.
28-8-2013
Prestazioni energetiche degli edifici, convertito in legge il decreto