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News / Nazionali / Energia

06-06-2013

Prestazione energetica in edilizia, recepita la direttiva 2010/31/Ue

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Il decreto, in vigore dal 6 giugno 2013, recepisce la direttiva 2010/31/Ue con quasi un anno di ritardo (andava recepita entro il 9 luglio 2012) apportando diverse modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” al fine di adeguarlo alla direttiva europea.

Il decreto legge ha l’obiettivo di:

  • promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
  • favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
  • sostenere la diversificazione energetica;
  • promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
  • conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Tra le principali modifiche e novità che riguardano il D.Lgs 192/2005:

  • viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
  • nasce la definizione di "edifici a energia quasi zero" e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Il decreto dispone anche in merito agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico e, in particolare, si prevede:

  1. la proroga, fino al 31 12 2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel decreto legge (50 per cento, dall’ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario).
  2. tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);
  3. le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi;
  4. la detrazione dai redditi IRES/ IRPEF delle spese per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici aumenta dal 55% al 65%. Restano esclusi le pompe di calore e gli impianti geotermici e gli scaldabagno a pompa di calore.

28-8-2013 Prestazioni energetiche degli edifici, convertito in legge il decreto

 


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