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12-12-2011
Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la direttiva 2011/97/UE del 5 dicembre 2011 che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.
La direttiva, che entra in vigore il 13 dicembre 2011 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 15 marzo 2013, adegua i criteri alle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio temporaneo, da 1 a 5 anni, del mercurio metallico modificando gli allegati della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Per lo stoccaggio permanente, invece, il Consiglio ritiene che siano necessarie supplementari valutazioni.
Secondo i nuovi requisiti, il rifiuto stoccabile dovrà avere un contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso e deve essere assente di impurità suscettibili di corrodere l’acciaio.
Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è previsto dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che permette lo stoccaggio temporaneo superiore all’anno e permanente in discarica, in deroga alla regola generale di divieto di ammissibilità dei rifiuti liquidi. Lo stoccaggio per un periodo massimo di un anno è invece soggetto all’obbligo di autorizzazione ordinaria, di cui alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
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