News / Nazionali / Rifiuti
17-09-2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16-9-2011 è stata pubblicata la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".
Come già anticipato precedentemente, in sede di conversione sono state inserite le disposizioni che ripristinano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che era stato abrogato dal decreto legge 138/2011.
Il testo approvato (sotto riportato) prevede un nuovo termine di operatività del sistema che è stato fissato al 9 febbraio 2012, fermo restando il termine del 1° giugno 2012 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, di cui al D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011.
All'articolo 6:
 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
		«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire 
		la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della 
		tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del 
		funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il 
		concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in 
		vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 
		dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, 
		anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo 
		piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in 
		collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente 
		rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia 
		partecipazione degli utenti. 
		Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, 
		lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di 
		cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di 
		cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di 
		entrata in operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. 
		Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
		3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione 
		normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla 
		data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
		decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, 
		in considerazione della quantita' e dell'assenza di specifiche 
		caratteristiche di criticita' ambientale, sono applicate, ai fini del 
		SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
		3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a 
		ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge 
		possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al 
		SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per 
		le associazioni di categoria»; 
Vedi news del:
05-09-2011 Manovra bis - Sistri reintrodotto dalla Commissione Bilancio del Senato
14-08-2011 Manovra bis in Gazzetta - Cancellato il Sistri
13-07-2011 Disposizioni trasversali - In Gazzetta la legge di conversione del Decreto sviluppo
◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>
◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Certificazioni …>>