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05-05-2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011 il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53, che entrerà in vigore il 12 maggio, di ”attuazione della direttiva 2009/16/CE recante norme le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”.
Il decreto introduce misure per ridurre progressivamente l’impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo tramite:
procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana, che scalano i porti nazionali, concernenti l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine;
la definizione di criteri e procedure armonizzate in ambito comunitario, per l’attività ispettiva e il fermo di navi;
la partecipazione ad un sistema di controlli, da parte degli Stati di approdo, con ispezioni periodiche.
Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale. L'ispezione eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale è considerata equivalente a quella svolta nell’ambito di un porto. Non si applica invece alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali.
IL provvedimento prevede obblighi specifici a carico:
dell'armatore, agente o comandante della nave assoggettabile ad ispezione estesa, ex art. 17: che devono comunicare all’autorità competente locale l’arrivo della nave possibilmente utilizzando strumenti elettronici.
dei piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione: devono informare immediatamente l'autorità competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da 250 euro a 1500 euro per i primi e da cinquecento euro a tremila euro per i secondi.
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