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23-09-2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22-9-2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 2011 recante "Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema di cui all'allegato A.
L'ammontare della stessa è distinta tra:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
Vedi new del 05-10-2011 Rifiuti - Albo Gestori Ambientali - Garanzie finanziarie commercianti, intermediari cat. 8
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