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05-10-2011
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 1151 del 30 settembre 2011, ha chiarito alcuni aspetti sulle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8), in virtù dell'emanazione del D.M. 20 giugno 2011.
In particolare, il Comitato, dopo aver precisato che il citato decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione (22 settembre 2011), chiarisce che le fideiussioni presentate con la precedente normativa e prima dell'entrata in vigore del decreto rimangono valide se:
già accettate dalle Sezioni regionali dell'albo all'entrata in vigore del decreto;
non ancora accettate e senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto per la medesima classe d’iscrizione dal decreto.
Diversamente deve essere presentata un'apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal decreto oppure una nuova fideiussione.
Vedi new del 23-09-2011 Rifiuti - Garanzie finanziarie commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione degli stessi
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