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10-05-2011
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Circolare n. 618 del 6 maggio 2011, in risposta a richiesta di chiarimenti, ha ritenuto che le imprese di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, in attività alla data di entrata in vigore (18 febbraio 2011) della delibera n. 2/2010 e che abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine fissato dall’art. 3 della stessa delibera, possano continuare ad esercitare l’attività fino alla data del provvedimento d’iscrizione o di diniego dell’iscrizione nella categoria 8.
La decisione presa, afferma il Comitato, è da ritenersi in linea con la disposizione transitoria di cui all'art. 23, comma 6, del D.M. 406/608.
Il Comitato Nazionale ha altresì precisato che il termine di 60 giorni previsto per la presentazione delle domande di iscrizione (a norma delle disposizioni transitorie) deve essere individuato nella data del 19 aprile 2011.
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