News / Nazionali / Rifiuti
08-07-2011
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 841 del 6-7-2011, si è pronunciato sul seguente quesito: se l'impresa iscritta all'Albo nelle categorie dalla 1 alla 5, che ha l'incarico di svolgere servizi di raccolta e trasporto di rifiuti e che affidi, tramite contratto di subappalto, ad altri soggetti regolarmente iscritti all'Albo alcuni di questi servizi, debba iscriversi nella categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
Il Comitato nazionale ha ritenuto che l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto non costituisce attività d'intermediazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera l), del D.lgs. 152/06, l'intermediario è l'impresa che "dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi", e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.
◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>
◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Ambiente …>>