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02-02-2011
Il comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali nel mese di gennaio ha emanato una delibera e due circolari relative all’iscrizione nella Categoria 8 dell’Albo, ai trasporti transfrontalieri e alle imprese estere.
In particolare:
la Delibera n. 1 del 19 gennaio 2011 specifica che la Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 relativa all’iscrizione all'Albo nella Categoria 8 delle imprese che intendono svolgere l’attività di commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la Circolare n. 137 del 24 gennaio 2011 precisa che le imprese già iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, e che intendono effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti, non devono effettuare una nuova iscrizione ai sensi dell’articolo 194, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (come modificato dall’articolo 17 del D.lgs. 206/2010);
la Circolare n. 146 del 25 gennaio 2011 precisa che il requisito di istituire una sede in Italia per le imprese estere che si iscrivono all’Albo è soddisfatto anche dall'impresa che disponga di un domicilio in Italia.
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