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17-11-2010
Rifiuti - Tariffa di igiene ambientale (Tia) assoggettata all’Iva
Il Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 ha affermato che la Tariffa di igiene ambientale (Tia) prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) deve essere assoggettata all’Iva in quanto non è un tributo.
A sostegno della suddetta soluzione, nella circolare si sostiene che la tariffa di igiene ambientale (Tia1) prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 ha natura di corrispettivo, in quanto vi è una “sostanziale identità” con la Tariffa integrata ambientale (Tia2), di cui all’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Di conseguenza, sia alla Tia1 che alla Tia2 si applicano le nuove disposizioni previste dall’art. 14, c. 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale con una disposizione interpretativa ha disposto in ordine alla Tariffa integrata ambientale (Tia2) che le disposizioni di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria".
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