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28-12-2010
Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata pubblicata la legge di stabilità 2011 (ex finanziaria) n. 220 del 13 dicembre 2010.
La legge di stabilità è composta da un solo articolo che contiene 171 commi e 2 allegati, oltre ad alcune tabelle, ed entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi da 42 a 46, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in gazzetta della legge.
Segnaliamo che la legge ha prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2011 la detrazione fiscale del 55% per le spese relative ad interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici.
Differentemente dal passato, l’agevolazione però sarà da ripartire in dieci quote annuali di pari importo (in luogo delle cinque attuali), mentre rimangono invariati i tetti di spesa, le percentuali massime di detrazione e gli interventi ammissibili.
L'agevolazione fiscale, introdotta dall'articolo 1 commi 344-349 della Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), prevede quindi la detrazione del 55% per le spese sostenute e documentate relative a:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono una riduzione del valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale;
interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre che comportino il miglioramento termico dell'edificio o dell'abitazione;
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali,...;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
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