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News / Giurisprudenza / AIA

03-12-2021

Corte Costituzionale, illegittima conferenza di servizi semplificata AIA

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 233 del 3 dicembre 2021, ha dichiarato illegittima la disposizione della Regione Lombardia sulla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona in materia di AIA.

La disposizione impugnata prevede che «[a]l fine di consentire una maggiore celerità nell’istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT (Best available techniques) ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l’attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale».

Secondo il ricorrente, la legge contrasta con la disciplina vigente in materie di competenza esclusiva dello Stato, quali sono la «tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).

Secondo la Corte, le questioni sono fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione impugnata, infatti, contrasta con quanto stabilito dall’art. 29-quater, comma 5, cod. ambiente che funge da norma interposta nel presente giudizio di legittimità costituzionale.

A tal riguardo, la Corte precisa che, secondo l’art. 29-octies, comma 10, cod. ambiente, il procedimento di riesame, avente valore di rinnovo dell’autorizzazione, è condotto con le modalità previste per il rilascio del provvedimento, stabilite all’art. 29-quater cod. ambiente. Ciò vale per tutte le ipotesi in cui sia necessario riesaminare l’AIA; perciò, anche per i casi di riesame che seguono alla pubblicazione di nuove conclusioni sulle BAT.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020).


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