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03-12-2021
Corte Costituzionale, illegittima conferenza di servizi semplificata
AIA
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 233 del 3 dicembre
2021, ha dichiarato illegittima la disposizione della Regione
Lombardia sulla conferenza di servizi semplificata
e in modalità asincrona in materia di AIA.
La disposizione impugnata prevede che «[a]l fine di consentire una
maggiore celerità nell’istruttoria dei procedimenti di autorizzazione
integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito
dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT (Best available techniques) ai
sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di
modifiche che implichino l’attivazione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la
conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e
in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all’articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità
telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale».
Secondo il ricorrente, la legge contrasta con la disciplina
vigente in materie di competenza esclusiva dello Stato, quali
sono la «tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema» (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.) e la «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo
comma, lettera m, Cost.).
Secondo la Corte, le questioni sono fondate in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione
impugnata, infatti, contrasta con quanto stabilito dall’art.
29-quater, comma 5, cod. ambiente che funge da norma interposta
nel presente giudizio di legittimità costituzionale.
A tal riguardo, la Corte precisa che, secondo l’art. 29-octies, comma 10,
cod. ambiente, il procedimento di riesame, avente valore di
rinnovo dell’autorizzazione, è condotto con le modalità previste per il
rilascio del provvedimento, stabilite all’art. 29-quater cod. ambiente. Ciò
vale per tutte le ipotesi in cui sia necessario riesaminare l’AIA; perciò,
anche per i casi di riesame che seguono alla pubblicazione di nuove
conclusioni sulle BAT.
Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge della
Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione
2020).
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