contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

12-10-2021

Cassazione penale, rifiuti cimiteriali e responsabilità funzionario comunale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34640 del 20 settembre 2021, si è pronunciata sul servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali affermando l'obbligo di vigilanza a carico del funzionario comunale.

Risponde del reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 il funzionario comunale responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che, da una attività svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni, consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito svolgimento.

Per la Corte, il Tribunale ha correttamente configurato il reato di cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, essendosi in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, in quanto non erano state rispettate le norme tecniche previste in tema di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dall'art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179").

 Ai sensi del citato art. 12 i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere altresì raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni». Inoltre, tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

Senonché, nel caso di specie, tale condizione non era sussistente essendo stata al contrario rilevata la mancata chiusura dei sacchi, ciò in un contesto di oggettivo degrado del sito, e ciò anche alla luce degli odori nauseabondi percepiti dai militari durante il sopralluogo.

 Parimenti legittima deve ritenersi l'attribuzione della condotta illecita alla ricorrente, che all'epoca ricopriva la veste di dirigente del Comune, preposta ai servizi cimiteriali con determina del Sindaco del 27 maggio 2016.


♦ Vai alla Sezione Consulenza Area AMBIENTE…>> [Sistemi di Gestione ISO 14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei biocarburanti (oli vegetali esausti), Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, Certificazione di prodotto Remade in Italy®, Marchi di qualità ecologica Ecolabel – EPD,…]

♦ Vai alla Sezione Consulenza Area NORMATIVA...>> [Conduzione Audit di conformità normativa (ambiente, sicurezza e privacy), Supporto per adempimenti ambiente, sicurezza e privacy presso aziende ed enti,...]

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it