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12-10-2021
Cassazione penale, rifiuti cimiteriali e responsabilità funzionario
comunale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34640 del 20 settembre
2021, si è pronunciata sul servizio di smaltimento dei
rifiuti cimiteriali affermando l'obbligo di
vigilanza a carico del funzionario comunale.
Risponde del reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 il
funzionario comunale responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio di
smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che, da una attività svolta
nell’ambito della propria sfera di attribuzioni, consegua la realizzazione
di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad
assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito
svolgimento.
Per la Corte, il Tribunale ha correttamente configurato il reato di
cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, essendosi in
presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, in
quanto non erano state rispettate le norme tecniche
previste in tema di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
dall'art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003 ("Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge
31 luglio 2002, n. 179").
Ai sensi del citato art. 12 i rifiuti
da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere altresì
raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di
colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e
recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
Inoltre, tali rifiuti possono essere depositati in apposita area
confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali
operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità
del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.
Senonché, nel caso di specie, tale condizione non era
sussistente essendo stata al contrario rilevata la mancata
chiusura dei sacchi, ciò in un contesto di oggettivo degrado del sito, e
ciò anche alla luce degli odori nauseabondi percepiti dai militari
durante il sopralluogo.
Parimenti legittima deve ritenersi l'attribuzione della
condotta illecita alla ricorrente, che all'epoca ricopriva la veste di
dirigente del Comune, preposta ai servizi cimiteriali
con determina del Sindaco del 27 maggio 2016.
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