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News / Giurisprudenza / Rifiuti

28-10-2021

Cassazione penale, reato illecita gestione rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36779 del 11 ottobre 2021, si è pronunciata in merito alla fattispecie di reato di illecita gestione rifiuti, ex art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006.

Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006  è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale.

La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.

Inoltre, la Corte ha ribadito che tale reato, secondo il consolidato orientamento, non ha natura di reato proprio, integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere, pertanto, commesso anche da chi esercita la gestione in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa ed anche di fatto, se non costituito formalmente in veste imprenditoriale.

Ciò che rileva, dunque, per assumere la veste di agente del reato non è una qualifica soggettiva (una forma imprenditoriale, necessaria, ad esempio, per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali), bensì la concreta attività posta in essere che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purchè in assenza di uno dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

In precedenza, la Corte ha stabilito l'occasionalità della condotta desunta dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato. Comunque, tale reato, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice.

Nel caso di specie, l'imputato ricorreva in Cassazione  ritenendo sussistenti i presupposti legittimanti l'applicazione della normativa di cui all'art. 212 del d.lgs 152/06, che obbliga l'iscrizione all'Albo a coloro che siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani.


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