News / Giurisprudenza / Rifiuti
	16-11-2021
	Cassazione penale, materie fecali da allevamento di cani
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38196 del 26 ottobre 
	2021, si è pronunciata sulle materie fecali 
	costituite da deiezioni da allevamento di cani e ambito di applicazione 
	della disciplina dei rifiuti, ex art. 185 d.lgs. 152/2006.
	L'art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152\06 esclude dal novero dei 
	rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, 
	lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La 
	disposizione pone sostanzialmente l'accento sulla provenienza dei materiali 
	elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall'attività agricola e 
	sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. 	
	Nel caso di specie, secondo la Corte è evidente 
	la natura di rifiuto delle deiezioni rinvenute, perché, in ragione 
	dell'attività svolta nell'insediamento, descritta come di allevamento, 
	vendita e pensione di cani, ed indipendentemente dal fatto che si trattasse 
	di deiezioni canine o di altri animali, tali deiezioni non potevano essere 
	classificate se non come rifiuti ed essere soggette, pertanto, alla relativa 
	disciplina. 
	L'attività di gestione, descritta come raccolta, trattamento, stoccaggio 
	e smaltimento, richiedeva specifici adempimenti in assenza dei quali detta 
	gestione è illecita e sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 1 d.lgs. 
	152\06. 
	
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