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16-11-2021
Cassazione penale, materie fecali da allevamento di cani
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38196 del 26 ottobre
2021, si è pronunciata sulle materie fecali
costituite da deiezioni da allevamento di cani e ambito di applicazione
della disciplina dei rifiuti, ex art. 185 d.lgs. 152/2006.
L'art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152\06 esclude dal novero dei
rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2,
lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La
disposizione pone sostanzialmente l'accento sulla provenienza dei materiali
elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall'attività agricola e
sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.
Nel caso di specie, secondo la Corte è evidente
la natura di rifiuto delle deiezioni rinvenute, perché, in ragione
dell'attività svolta nell'insediamento, descritta come di allevamento,
vendita e pensione di cani, ed indipendentemente dal fatto che si trattasse
di deiezioni canine o di altri animali, tali deiezioni non potevano essere
classificate se non come rifiuti ed essere soggette, pertanto, alla relativa
disciplina.
L'attività di gestione, descritta come raccolta, trattamento, stoccaggio
e smaltimento, richiedeva specifici adempimenti in assenza dei quali detta
gestione è illecita e sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 1 d.lgs.
152\06.
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