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	21-09-2021
	Cassazione penale, acque meteoriche e acque piovane contaminate 
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30261 del 3 agosto 
	2021, si è pronunciata in merito alle acque meteoriche 
	o di prima pioggia e acque piovane contaminate.
	Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque 
	piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche 
	per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto 
	con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in 
	quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le 
	acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, 
	dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi 
	dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il 
	loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di 
	un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti 
	inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 
	152 del 2006.
	Nel caso di specie, secondo la Corte, l'attività industriale 
	svolta - lavanderia industriale - non prevede di regola 
	(a differenza di quello che, secondo un plausibile giudizio di inferenza 
	statistica è legittimo affermare per altre attività quali quelle dei 
	distributori di carburante per autoveicoli, dei meccanici dei veicoli a 
	motore e degli autolavaggi) lo sversamento di agenti inquinanti 
	sul terreno ubicato al di fuori dei locali all'interno dei quali siffatta 
	attività viene condotta.
	A tal riguardo, la sentenza impugnata non ha chiarito la 
	ragione per la quale sarebbe stato onere dell'imputato dotare di un 
	sistema di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento 
	del piazzale posto di fronte all'opificio della società da lui 
	gestita, cioè, in altre parole, in quale modo dette acque potevano entrare, 
	in base ad una valutazione di carattere logico fondata sul tipo di attività 
	svolta, in contatto con gli agenti inquinanti. 
	Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la 
	sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come 
	reato. 
	
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