News / Giurisprudenza / Rifiuti
	08-11-2021
	Cassazione penale, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37603 del 18 ottobre 
	2021, si è pronunciata sulla qualificazione e la responsabilità 
	delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, 
	quale reato proprio, in particolare sui soggetti responsabili della gestione dei rifiuti per 
	conto della società.
	La Corte, decidendo sul ricorso, pur dichiarando prescritto il reato, si 
	è soffermata sulla corretta interpretazione della 
	fattispecie del reato di abbandono e deposito incontrollato di 
	rifiuti, ex art. 256, c. 2, del Dlgs 152/2006, relativi a fatti 
	riconducibili «ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti», 
	riguardante rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavori di 
	manutenzione stradale, in violazione dell’articolo 192 del testo Unico 
	Ambientale.
	A differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che 
	l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 integri gli estremi di un 
	reato proprio, sicché, ferma la possibilità 
	del concorso dell’extraneus, è comunque necessario accertare che la condotta 
	sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, 
	ovvero che quest’ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si 
	tratta ad altro soggetto, il quale ne abbia pertanto assunto la 
	correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la 
	possibilità che il delegante non ne sia esonerato. 
	Ed invero, è pacifico che nell’ambito delle imprese o degli enti, la 
	gestione dei rifiuti sia delegabile, ma gli stringenti requisiti che la 
	giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di 
	escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in 
	essere dal delegato, mentre per la soggettiva imputazione di tale attività 
	gestoria all’impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in 
	capo al delegato è sufficiente che a quest’ultimo fossero stati di fatto 
	conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti.
	Nel caso di specie, il ricorrente era stato imputato in 
	concorso con il legale rappresentante della società, che in primo grado era 
	stato assolto per non aver commesso il fatto. A fronte dell'esclusione della 
	riconducibilità della condotta al titolare dell'impresa, la sentenza 
	impugnata ha affermato che il ricorrente non ha agito nella veste di 
	privato cittadino «bensì ha agito quale collaboratore della 
	società, assumendo quindi la responsabilità propria del titolare o 
	comunque del soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per 
	conto della società stessa. 
	A tal riguardo, diversamente il ricorrente lamentava la parificazione della figura dell'imputato a quella del 
	legale rappresentante della società per il quale il medesimo lavorava. 
	L'attività da lui posta in essere era in contrasto con le direttive 
	ricevute e, pertanto, la condotta non poteva essere ascritta alla società, ma doveva 
	considerarsi come occasionalmente posta in essere da un privato, con 
	conseguente necessità di ravvisare l'illecito amministrativo di cui all'art. 
	255 d.lgs. 152/2006. 
		
♦ Vai alla Sezione Consulenza Area 
NORMATIVA...>> [Conduzione Audit di conformità normativa 
(ambiente, sicurezza e privacy), Supporto per adempimenti ambiente, sicurezza e privacy
		presso aziende ed enti,...]
♦ Vai alla Sezione Consulenza Area AMBIENTE…>> 
[Sistemi di Gestione ISO 
14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei 
biocarburanti (oli vegetali esausti), Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001,  
Certificazione di prodotto Remade in Italy®, Marchi di qualità ecologica Ecolabel 
– EPD,…]